Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 13 gennaio focus su reati tributari, notifiche, separazione e divorzio
CIVILE
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - Cassazione n. 870
Nella determinazione della "quota B" della pensione non si prendono in considerazione per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'articolo 12, comma 8, del Dpr 1420/1971.
NOTIFICHE - Cassazione n. 801
Legittima la notifica a mezzo Pec della cartella in quanto allegata in formato Pdf in luogo del P7M.
ACCERTAMENTO - Cassazionen. 830
Valido l'accertamento con il quale il Fisco imputa al contribuente i redditi che siano formalmente di un soggetto interposto, quando in base a presunzioni gravi, precise e concordanti risulti che il contribuente ne sia l'effettivo titolare.
SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 866
Respinta la richiesta della ex moglie di ottenere dal marito una somma superiore se non viene dedotta la motivazione.
CONTENZIOSO - Cassazione n. 957
In tema di imposte sui redditi se il termine concesso al contribuente per la produzione di cui all'articolo 32 del Dpr 600/73, viene prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario.
PENALE
PROCESSO PENALE - Cassazione n. 894
Si realizza una nullità a regime intermedio se il giudice che si era ritirato in camera di consiglio per decidere sulla rinnovazione dibattimentale in realtà emette sentenza decisoria.
REATI TRIBUTARI - Cassazione n. 918
In un caso di evasione Iva le note di credito emesse a storno parziale delle fatture non sono soggette all'obbligo di vidimazione.
REATI TRIBUTARI - Cassazione n. 919
L'obbligo della tenuta delle scritture contabili non è delegabile a terzi.
MISURE CAUTELARI - Cassazione n. 922
E' nullo il decreto di sequestro probatorio se non descrive la condotta ipotizzata.
MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE - Cassazione n. 1098
La revoca della sospensione del processo per la messa alla prova va necessariamente assunto in contraddittorio.
REATI FALLIMENTARI - Cassazione n. 1082
L'unificazione è solo a fini sanzionatori conservando ogni reato la sua individualità.