Penale

Il detenuto al 41-bis può avere cd ma non dvd musicali

Il diniego al video non comporta alcun grave pregiudizio al detenuto, trattandosi di un suo mero interesse

di Giampaolo Piagnerelli

Il detenuto al 41-bis p uò vedersi negare il recapito di dvd musicali in quanto non sussiste alcuna lesione del diritto soggettivo. Tanto più se gli accordi con il giudice di sorveglianza parlavano esclusivamente di visione di file a uso didattico. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 4482/23. §
Secondo i Supremi giudici l'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime differenziato.
Per la Cassazione si deve evidenziare un secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possano spingere l'amministrazione penitenziaria per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire l'acquisto. L'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, prevede, come noto, una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva l'eventuale autorizzazione all'acquisto di dvd musicali, da parte della direzione dell'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così "pregnanti" esigenze di sicurezza.
Sulla base di queste considerazioni l'affermazione del tribunale di sorveglianza, secondo cui nel caso di specie non vi sarebbe alcuna violazione dei diritti fondamentali del detenuto, a ppare coerente e condivisibile tenuto conto anche della circostanza, non contestata, che il ricorrente fosse in possesso del relativo cd musicale. Pertanto la fruizione del cd audio gli è stata assicurata e conseguentemente anche il suo interesse ad ascoltare la musica di sua scelta è stato salvaguardato.
"Al contrario la modalità video non attiene a un diritto soggettivo quanto a una specifica forma di fruizione della musica il cui diniego non comporta alcun grave pregiudizio al detenuto, trattandosi di un mero interesse del detenuto".

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