Penale

Il detenuto non perde automaticamente la responsabilità genitoriale

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di Selene Pascasi

Il detenuto perde la responsabilità genitoriale solo se ha commesso nei confronti dei figli condotte tanto pregiudizievoli da giustificare una decisione così radicale. Nessuna decadenza automatica, dunque, per i reclusi che siano bravi padri, neanche quando la condanna comporta la pena accessoria della sospensione dalla stessa responsabilità genitoriale. A prevalere, infatti, è il diritto del minore alla bigenitorialità. Lo afferma il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con decreto del 18 gennaio 2019 (presidente Porracciolo, relatore Gatto).

In bilico, la responsabilità di un padre messa in discussione dal suo stato detentivo ma salvata dai giudici. L’uomo, spiegano, stava scontando una condanna che, pur comportando la pena accessoria della sospensione dal ruolo paterno, gli era stata irrogata per reati che nulla avevano a che fare coi figli. Anzi, durante l’audizione dei bambini era emersa l’esistenza di un forte legame con il padre, occupatosi delle loro esigenze fin dalla nascita e partecipe, compatibilmente con il regime carcerario, delle loro vite. Circostanza confermata dalla madre che, per non sciupare la relazione tra i figli e il padre, li accompagnava periodicamente a fargli visita e ne sollecitava i contatti telefonici.

Per i giudici non esistono, quindi, motivi validi per recidere il rapporto prole-genitore. Nel sostenerlo, il Tribunale tiene a marcare come dalla reclusione non derivi automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche se già sospesa per interdizione legale. Del resto, l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue sancisce il diritto del minore a intrattenere regolarmente rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (salvo interesse contrario del figlio) e l’articolo 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo chiede agli Stati di vigilare affinché il bimbo non sia separato dai genitori contro la loro volontà ove non necessario per il suo bene. Ancora, il Codice civile – che all’articolo 315-bis riconosce il diritto dei figli a essere cresciuti, mantenuti, educati e assistiti moralmente dai genitori – all’articolo 330 consente al giudice di pronunciare la decadenza per chi violi, trascuri i suoi doveri o ne abusi.

Seguendo questa rotta, i tribunali hanno privato della responsabilità il genitore violento, minaccioso, incapace di capire i bisogni del figlio, manipolatore, dedito alle droghe o assente. Ma non esistono regole precise: è quindi sempre il giudice, di volta in volta, a valutare la sussistenza di elementi legittimanti la decadenza. Misura che, invece, scatterà in automatico per delitti particolarmente gravi contro la persona, perpetrati approfittando della veste genitoriale o puniti con l’ergastolo.

Nella vicenda esaminata dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta non solo il detenuto non era colpevole di reati che comportassero di per sé la perdita della responsabilità, ma era riuscito a coltivare un rapporto significativo con i figli e ad adempiere ai suoi doveri nonostante la restrizione. Atteggiamento - auspicato dallo stesso ordinamento penitenziario teso a favorire la responsabilizzazione dei detenuti agevolandone gli incontri con i figli - che i giudici, considerato l’impegno paterno, premia con il non luogo a provvedere sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, decreto del 18 gennaio 2019

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