Il direttore generale di banca non può essere assunto con contratto Co.co.co
Il direttore generale di banca non può essere assunto con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. A maggior ragione quando il rapporto non abbia uno specifico progetto. La Cassazione - con la sentenza di ieri n. 11778/2019 – si è trovata alle prese con un direttore generale che era stato assunto con un Co.co.co in assenza di una individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro.
La vicenda e le motivazioni della Suprema corte
La Corte ha rilevato come in questo caso il rapporto si converta automaticamente in subordinato a tempo indeterminato, sin dalla sua costituzione.
Nella vicenda in questione - secondo i giudici - si era ricorsi a questa forma di contratto senza valutare che il soggetto avesse dei poteri molto importanti all'interno della banca, quali la proposta in materia di assunzione, promozione, i provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale, esecuzione delle delibere degli organi sociali e, al tempo stesso, fosse legato al gruppo bancario da un rapporto lavorativo piuttosto fragile.
I Supremi giudici hanno precisato che la verifica della corrispondenza del singolo contratto al modello legale ex articolo 61 (abrogato dall'articolo 52 del Dlgs 81/2015 di attuazione del cosiddetto Jobs Act) e "ai requisiti di forma di cui all'articolo 62 del Dlgs 276/2003 non può ritenersi nella specie correttamente effettuata poiché la coeva assegnazione al soggetto delle mansioni di direttore generale (tra cui il perseguimento delle operazioni gestionali e il compito di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi) non è stata vagliata in termini idonei a mostrare che l'interpretazione della norma sia avvenuta in termini conformi al significato della stessa attribuito nei numerosi precedenti giurisprudenziali di questa corte sullo specifico tema".