Rassegne di Giurisprudenza

Il diritto di abitazione riservato al coniuge superstite riguarda solo la casa adibita a residenza familiare

da cura della Redazione Diritto

Successioni - Coniuge superstite - Assegnazione della casa familiare - Diritto - Casa adibita a residenza della famiglia - Residenze alternative - Esclusione.
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
• Corte di cassazione, sez. 2 civile, sentenza 10 marzo 2023 n. 7128

Successioni - Coniuge de cuius - Diritto di abitazione che la legge riserva al coniuge superstite - Delimitazione - Può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare - Non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento autonomo rispetto alla sede della vita domestica.
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. (il cui valore va, peraltro, detratto dall'asse prima di procedere alla divisione tra tutti i coeredi), ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", ossia l'immobile che in concreto è in grado di soddisfare l'esigenza abitativa di quello, conservando il luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. L'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide, quindi, con il solo immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi - dimoravano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare, e non può estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 2, Ordinanza 18 gennaio 2023 n. 1444

Successioni "mortis causa" - Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite - Casa adibita a residenza familiare - Nozione.
Il diritto di abitazione del coniuge superstite riguarda solo la casa familiare fissata prima della morte del de cuius con limitazione ai bisogni individuali. Il diritto non può estendersi a una parte autonoma e diversa della casa abitativa, ancorché ricompresa nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze dell'abitante.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 2, Ordinanza 22 giugno 2020 n. 12042

Successioni "mortis causa" - Coniuge - Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite - Casa adibita a residenza familiare - Nozione - Limiti - Appartamento autonomo seppur compreso nello stesso fabbricato della casa familiare - Estensibilità - Esclusione.
Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, cod. civ.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza 14 marzo 2012 n. 4088