Civile

Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno originali ed esclusive sul mercato

Respinto il motivo del ricorrente che voleva tutelare la sua invenzione rispetto al Superenalotto

di Giampaolo Piagnerelli

Il diritto d'autore tutela esclusivamente le opere dell'ingegno che siano connotate dai requisiti dell'originalità e dell'esclusività sul mercato. A chiarirlo la Cassazione con la ordinanza n. 21564/21.

Il principio. I giudici hanno affermato che la tutela del diritto d'autore non assiste l'inventore di un gioco per pronostici che non concreti né un'opera dell'ingegno, né la soluzione originale di un problema tecnico, ma che, al contrario si colleghi a concorsi già noti, mutandone semplicemente gli eventi da pronosticare o i relativi simboli o la schedina di gioco. E' stato così respinto il motivo del ricorrente che voleva tutelare la sua invenzione denominata "Zeronovanta" rispetto al Superenalotto: mentre nel primo gioco veniva premiato il primo scommettitore che avesse indovinato chi avesse segnato per primo il goal, nel secondo a essere premiato era il giocatore che aveva indovinato i primi numeri usciti sulle ruote del lotto nazionale. Il ricorrente inoltre ha eccepito che la diminuzione patrimoniale da ingiustificato arricchimento del Coni, dovuta alla sovrapposizione dei due concorsi, lo avrebbe danneggiato notevolmente sotto il profilo economico. Ma sempre secondo la Cassazione il ricorso difetta, oltre che per quello che in sostanza prevede la legge sul diritto d'autore, anche per la mancanza totale del requisito dell'autosufficienza e delle prove.

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