Civile

Il disconoscimento dell'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Il disconoscimento dell'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche
Prova civile - Documentale (Prova) - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di contenuto e forma - Effetti .

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 2 ottobre 2019 n. 24613

Prova civile - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Mero disconoscimento della data e ora di riprese audiovisive - Idoneità ex art. 2712 c.c. a contestare l'identità tra realtà riprodotta e fattuale - Esclusione - Efficacia probatoria - Sussistenza.
Il mero disconoscimento, operato in prima udienza dal lavoratore, della data e dell'ora del video che lo ritrae mentre esegue lavori sul tetto della propria abitazione nel periodo di malattia, non è idoneo, alla stregua dell'art. 2712 c.c., a contestare la relazione di identità tra la realtà riprodotta e quella fattuale, e, determinando l'accertamento della circostanza che, così come oggetto della riproduzione tecnica, egli si era effettivamente trovato sul lastrico solare della propria abitazione a svolgere attività documentate dal video e per il tempo risultante dal filmato, consente l'utilizzabilità di dette risultanze ai fini della decisione sulla legittimità del recesso datoriale.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 settembre 2016 n. 18507

Prova civile - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di contenuto e forma - Effetti - Accertamento della conformità - Altri mezzi di prova - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche, il "disconoscimento" che fa perdere a esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod.proc.civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 febbraio 2015 n. 3122

Lavoro - Videosorveglianza dei lavoratori - Controllo a distanza cd. difensivo - Valore probatorio delle registrazioni dell'impianto audiovisivo - Art. 2712 c.c. - Disconoscimento - Modalità.
In tema di videosorveglianza dei lavoratori con riferimento al valore probatorio di videoregistrazioni legittime, il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur se non soggetto alle limitazioni e alle modalità previste dall'art. 214 c.p.c., deve essere, oltre che tempestivo, chiaro, esplicito e circostanziato, dovendosi allegare la sussistenza di elementi che attestino la mancata corrispondenza fra i fatti riprodotti e quelli verificatisi.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 gennaio 2011 n. 2117

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