La profonda ridefinizione degli elementi e dei confini delle fattispecie e delle circostanze aggravanti ha indotto il legislatore a riscrivere la rubrica dell'articolo 600-octies, rubricando le tre aree di intervento penale: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».
L'articolo 16 del decreto legge n. 48 del 2025 intende inasprire la risposta sanzionatoria alle condotte di accattonaggio.
Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio (Dl n. 48/2025, articolo 16)
Innanzitutto interviene sulla fattispecie sussidiaria di cui all'articolo 600-octies originariamente, introdotta dall'articolo 3, comma 19, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che punisce con la reclusione fino a tre anni – ove il fatto non costituisca più grave reato – «chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile...
Condominio e mediazione civile, i nodi sul ruolo dell'amministratore
di Antonio Scarpa - Consigliere della Corte di cassazione