Penale

Il fallito non può chiedere in proprio la restituzione di beni confiscati che sono intestati ai figli minori

Il padre dovrebbe proporre l'azione come esercizio della patria potestà e a tal fine conferire procura speciale al proprio difensore

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di Paola Rossi

Non può chiedere la restituzione di beni confiscati l'imputato che non ne abbia la titolarità anche se viene ritenuto il soggetto che di fatto ne ha la disponibilità. È solo il proprietario che ha l'interesse ad agire per la restituzione della cosa o del denaro. Qualità che appunto non riveste chi ne ha la materiale disponibilità.

Per tale motivo la Cassazione penale - con la sentenza n. 28363/2023 - ha respinto il ricorso dell'imputato che domandava la revoca della confisca su beni e denaro che asseriva appartenenti ai figli minori e in un caso alla moglie coimputata che non aveva patteggiato al pari del marito la pena.

La Cassazione ritiene il ricorrente privo dell'interesse ad agire in quanto non è ravvisabile in capo a colui che non ha titolo per ottenere la restituzione del bene-profitto del reato.

Inoltre, ricordano i giudici di legittimità, il ricorrente non aveva dato procura speciale al difensore al fine di agire al posto e nell'interesse dei figli minori attraverso l'esplicito esercizio della sua potestà genitoriale.

Nel caso concreto il ricorrente era stato imputato per il reato tributario previsto dall'articolo 11 del Dlgs 74/2000 di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e per il reato fallimentare di bancarotta fraudolenta ex articolo 216 della legge fallimentare.

Nei confronti del ricorrente veniva disposta la confisca di conti correnti bancari su cui il ricorrente e la moglie avevano delega a operare, ma che di fatto erano intestati ai due bambini, figli della coppia.
La contestata riferibilità del denaro al genitore - per averne di fatto la disponibilità - non consentiva a quest'ultimo di domandare la revoca della misura ablativa fondandosi essenzialmente sulla titolarità dei conti che era in capo ai figli. Infatti, solo a questi ultimi il denaro poteva essere legittimamente restituito e data la loro minore età sarebbe stato necessario che il padre avesse agito in qualità di esercente la potestà genitoriale e che avesse a tale scopo conferito procura speciale al proprio difensore. Entrambe circostanze non ricorrenti nel ricorso per cassazione dichiarato perciò inammissibile.

La stessa conclusione è stata raggiunta per gli immobili di cui la moglie era usufruttuaria e i figli nudi proprietari. Il ricorrente ne chiedeva ugualmente la restituzione, ma senza averne titolo.

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