Famiglia

Il figlio ventinovenne senza handicap che non studia perde il mantenimento del padre divorziato

L'età determina una sorta di presunzione della raggiunta capacità ad essere autosufficiente

di Paola Rossi

L'autosufficienza del figlio maggiorenne a potersi mantenere da solo si considera presunta se ha 29 anni. A tale età la mancanza di un reddito personale sufficiente a condurre in autonomia la propria vita viene perciò ascritto a mancanza di volontà e impegno a procurarselo. A meno di prova contraria: quale un handicap o la necessità di proseguire negli studi.

La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 2056/2023, ha accolto il ricorso di un padre divorziato, che versava ancora 500 euro al mese suddivisi tra le due figlie gemelle, entrambe ventinovenni, cancellando l'obbligo dell'assegno di mantenimento per la prole stabilito dal giudice dopo il divorzio.

Nel caso concreto le due ragazze risultavano trasferite in Germania dove non studiavano, ma lavoravano percependo uno stipendio di 300 euro. Seppure in tale situazione emerga di fatto una mancanza di autosufficienza economica questa viene però imputata presuntivamente alle due giovani, che non essendo impegnate in attività di studio (non redditizie) per raggiungere, attraverso la dovuta formazione, l'attività lavorativa desiderata, sono chiamate a cercare maggiori fonti di reddito venendo meno l'obbligo di mantenimento del genitore.

Ora il giudice del rinvio, entrando nel merito della specifica vicenda, dovrà stabilire se sussistono elementi per riconoscere ancora un diritto al mantenimento delle due giovani e l'eventuale ammontare. Ma la strada tracciata dalla Cassazione sembra escluderlo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©