Il fumus commissi delicti è presupposto sufficiente per l'adozione del sequestro preventivo
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Applicazione - Condizioni - Valutazioni - “Fumus commissi delicti” - Sussistenza - È sufficiente.
In tema di sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare non può tradursi in una decisione anticipata della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale; non è necessario quindi valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la loro gravità, ma è sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.
Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 10 gennaio 2022 n. 159
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità - “Fumus commissi delicti” - Concreti e persuasivi elementi indiziari - Necessità.
Il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 29 gennaio 2020 n. 3722
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità - Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Necessità - Esclusione - Riconducibilità del fatto ad una ipotesi astratta di reato - Sufficienza.
In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.
Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 27 aprile 2018 n. 18491
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere - Sequestro funzionale alla confisca - Presupposti di applicabilità - "Fumus commissi delicti" - Valutazione del giudice in concreto - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione della base imponibile relativa all'attività di giochi e scommesse, che era stata calcolata tenendo conto degli importi ricevuti dagli scommettitori non depurati dei versamenti ai "bookmakers" stranieri).
Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 16 settembre 2014 n. 37851
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