Il genitore affidatario deve favorire il diritto di visita dell'altro genitore
Il genitore affidatario che con il suo comportamento ostacola o impedisce il regolare esercizio del diritto/dovere di visita dell'altro genitore nei confronti dei figli minori commette il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice, previsto dall'articolo 388 comma 2 del codice penale . Lo ribadisce il Tribunale di Frosinone con la sentenza 261/2018 soffermandosi sul ruolo che il genitore affidatario assume nei confronti dei figli minori e sulle conseguenze negative che una condotta del genere può avere sulla psicologia di quest'ultimi.
I fatti - Protagonista della vicenda è una donna, genitore affidatario dei suoi due figli adolescenti, la quale, sin dal momento della separazione giudiziale con l'ex marito, aveva tenuto un comportamento ostativo nei confronti del diritto di quest'ultimo di fare visita ai figli. In particolare, la madre dei ragazzi si rendeva irreperibile nei giorni fissati per il diritto alla visita da parte del loro padre, rifiutava di rispondere al citofono per consentire a quest'ultimo di vedere i figli e trascorrere con loro il tempo stabilito, finendo addirittura con tali atteggiamenti con influenzare gli stessi minori che, in varie occasioni, avevano chiaramente espresso di non voler vedere il loro padre, anche dinanzi ai Carabinieri più volte intervenuti per tentare di stemperare la tensione tra gli ex coniugi per consentire l'espletamento del diritto di visita dell'uomo. La vicenda finiva poi all'attenzione del Tribunale, chiamato a valutare la responsabilità penale della donna per il reato di cui all'articolo 388 comma 2 c.p., per avere cioè eluso il provvedimento del giudice concernete l'affidamento dei minori.
La decisione - Il Tribunale non ha alcun dubbio nel ritenere colpevole la donna per il reato ascritto, essendo palese la sua condotta ostativa delle legittime facoltà di visita del genitore non affidatario e del conseguente diritto di quest'ultimo di tenere con sé i minori, «con inevitabile frustrazione degli obiettivi di sviluppo della personalità» dei figli, che sono tutelati e garantiti proprio con il provvedimento giudiziario rimasto inadempiuto. Il giudice ricorda come, ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 388 comma 2 c.p. in caso di affidamento di minori, «il termine “elude” va inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi comportamento, positivo o negativo», in grado di impedire all'altro genitore di esercitare il suo diritto/dovere. In particolare, poi, il Tribunale si sofferma sul delicato compito rivestito dal genitore affidatario in tale materia, sottolineando che «è di intuitiva evidenza il ruolo centrale» che questi assume «nel favorire gli incontri dei figli minori con l'altro genitore, e ciò a prescindere dall'osservanza burocratica del relativo obbligo imposto col provvedimento giurisdizionale». Un atteggiamento ostativo, infatti, «finisce col riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti così a contrastare essi stessi gli incontri col genitore non affidatario, proprio perché non sensibilizzati ed educati al rapporto con costui dall'altro genitore».
Tribunale di Frosinone – Sezione penale – Sentenza 9 marzo 2018 n. 261