Il Gip non può imporre il deposito telematico se è accertato il malfunzionamento del sistema
Abnorme la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di archiviazione perché depositata in forma cartacea dal Pm a seguito del provvedimento del procuratore capo che abbia accertato la non fruibilità della specifica funzione
Emette un atto abnorme il giudice delle indagini preliminari che dichiari l’inammissibilità della richiesta di archiviazione depositata in forma cartacea dal Pm - a fronte del malfunzionamento “accertato” dell’applicativo dell’ufficio giudiziario - per procedimenti relativi ai cosiddetti “ignoti seriali”. Infatti, una volta accertato il malfunzionamento e dichiarata inammissibile la richiesta di archiviazione depositata in modalità analogica al Pm non sarebbe stato possibile reiterarla. Il pubblico ministero perciò non avrebbe potuto ignorare tanto il malfunzionamento del sistema, così come accertato dal capo dell’ufficio giudiziario, che lo obbligava al deposito cartaceo quanto la decisione del Gip che precludeva di procedere alla richiesta di archiviazione con modalità alternative a quelle del deposito telematico.
Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 45/2025 - ha accolto il ricorso del Pm contro l’ordinanza con cui il Gip aveva dichiarato inammissibile la domanda di archivazione dei procedimenti a carico di ignoti seriali perché l’istanza era stata depositata in forma cartacea.
Il caso tra l’altro riguardava la richiesta di archiviazione contro ignoti seriali che, per espressa previsione di legge, non può che essere presentata cumulativamente. Cumulo che però era impedito dal mancato funzionamento della specifica attività del sistema telematico. L’adempimento non poteva quindi essere realizzato in maniera singola e non cumulativa. Da ciò l’abnormità della declaratoria di inammissibilità: sia in quanto determinante la stasi processuale sia perché il mancato deposito telematico rientra tra le nullità processuali e non tra i casi di inammissibilità.
Infine, va rilevato il ragionamento con cui la Corte ha chiarito che il malfunzionamento del sistema del sistema consente il deposito degli atti in modalità analogica quando sia stato “certificato” dal responsabile dei sistemi informatici del ministero o “accertato” dal capo dell’ufficio giudiziaro o dal magistrato preposto (Magrif). In entrambi i casi il deposito telematico risulterebbe impraticabile e ciò apre alla via della forma cartacea del deposito stesso. La certificazione o l’accertamento del mancato funzionamento del sistema sono atti di natura amministrativa che il giudice ordinario non può sindacare nella loro legittimità. Inoltre, nel caso specifico risultava impossibile adempiere all’obbligo della presentazione cumulativa delle richieste di archiviazione per procedimenti a carico di ignoti seriali in quanto il sistema impediva proprio tale forma di adempimento attraverso il deposito telematico.
Il Gip dunque non poteva escludere il deposito in forma analogica in quanto non può sindacare il contenuto del provvedimento del Procuratore capo che accerti l’avvenuto malfunzionamento del sistema informatico o della sola specifica attività che consente il deposito telematico degli atti, che è la modalità prevista per legge nell’ambito delle indagini preliminari. E - specifica la Cassazione - il Gip non può ritenere che l’accertato malfunzionamento consenta di procedere al deposito cartaceo solo quando l’impasse coinvolga l’intero sistema e non solo una delle sue funzionalità.
Infatti, nel caso di domande di archiviazione contro ignoti seriali, che devono essere depositate cumulativamente ha piena rilevanza la circostanza che il sistema non consenta tale cumulo per cattivo funzionamento della specifica funzionalità.