Penale

Il gip non può negare al detenuto la visita dei medici di fiducia

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di Patrizia Maciocchi

Il giudice per le indagini preliminari non può respingere la richiesta del detenuto di farsi visitare in carcere, a sue spese, dai suoi medici di fiducia. La Cassazione, con la sentenza 49808 depositata il 9 dicembre, accoglie il ricorso di un indagato sottoposto a carcere cautelare per gravi reati, ribadendo la tutela costituzionale del diritto alla salute, come diritto fondamentale dell'individuo. La Suprema corte sottolinea che i detenuti e gli internati, possono chiedere di essere visitati, a proprie spese, da un medico di fiducia “senza che ricorrano limiti e condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l'accertamento sanitario delle proprie condizioni” . In questo contesto il via libera del giudice che procede, fino alla sentenza di primo grado, non è finalizzato a sindacare l'iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma ha il solo scopo di deliberare, e dunque motivare, se la richiesta dell'imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. Nello specifico il Gip aveva richiesto una relazione sanitaria dalla quale non erano emerse criticità e, visti i capi di imputazione di un soggetto considerato estremamente pericoloso, aveva giustificato il no con il rischio di veicolare informazioni, avvalendosi di contatti con persone esterne. In più aveva sottolineato la complessità delle indagini preliminari in corso, che avevano richiesto grande attenzione anche nei colloqui. La conclusione era stato il no alla visita medica esterna bollata come “pretesa”. Una decisione ribadita dopo il primo rinvio con il quale la Cassazione lo invitava a rivedere la scelta. Ora i giudici di legittimità rinviano per la seconda volta all'ufficio del Gip, precisando che per le visite sanitarie esterne non serve una ragione, e comunque non è sindacabile dal giudice. Sbagliato anche il parallelo con i colloqui, vista la diversa finalità dei due istituti. Per finire, riguardo alla tutela delle investigazioni, il gip non indica come queste potrebbero essere messe a rischio e come l'incontro con i due medici possa diventare un'occasione per veicolare notizie fuori dal carcere o incidere negativamente sugli accertamenti processuali in corso. La stessa difesa del ricorrente aveva poi suggerito modalità di esecuzione delle visite utili a far quadrare il cerchio: garantire diritto alla salute e segretezza delle indagini. In più, precisano i giudici, l'indagato non era sottoposto neppure al regime differenziato.

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