Il giudice amministrativo non ha competenza sulle controversie da "vincolo sportivo"
All'ordinamento sportivo è riservata la disciplina delle questioni concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive
Con la sentenza Sezioni Unite n. 3101 pubblicata il 2 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha chiarito che sono soggette alla giurisdizione statale, e in particolare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie aventi a oggetto l'impugnativa degli atti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive nazionali che si configurano alla stregua di decisioni relative alla regolare assunzione di cariche associative. E ciò essendo queste munite di peculiare rilevanza per l'ordinamento dello Stato. Sono invece riservate alla "giustizia sportiva" le controversie in cui si discute dell'osservanza e dell'applicazione delle regole tecniche riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica ovvero la regolarità della competizione. Per tali dovendosi intendere non solo le norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle attività sportive, ma anche le controversie sui provvedimenti sanzionatori adottati dagli organi sportivi disciplinari, riguardanti l'irrogazione di provvedimenti punitivi nei confronti di atleti, tesserati o compagini sportive.
Le controversie "limitatamente" rilevanti per l'Ordimento generale
Le controversie sull'applicazione delle disposizioni regolamentari e organizzative finalizzate al buon svolgimento della competizione sportiva ovvero sulle semplici penalità sportive, per i loro effetti, restano dal punto di vista statale "irrilevanti". Per altro verso, invece, la controversia in cui si contesti l'elezione a una carica sociale di una federazione sportiva, per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità, non è riservata agli organi di giustizia sportiva, e può dare accesso alla giurisdizione statale. Ciò in quanto, a ben indagare, non si discute del corretto risultato di una competizione e, dunque, della piena applicazione (o violazione) di una regola tecnica, quanto piuttosto della legittima investitura degli organi interni di quella particolare associazione sportiva. Per conseguenza non si tratta di controversie "insignificanti" dal punto di vista giuridico generale, perché l'ordinamento ritiene all'opposto come rilevanti le vicende strutturali interne delle formazioni sociali. E il fatto che tali formazioni siano espressione del principio di libertà associativa non impedisce affatto che particolari atti o procedimenti della associazione possano coinvolgere sia l'effettiva capacità di concorrere alla vita associativa dei singoli iscritti - specialmente quando questa possa produrre effetti esterni sulla loro stessa capacità di relazione - sia la distribuzione di responsabilità esterne, dirette o indirette, anche degli individui che vi si associano ovvero riferiscono.
Il "contatto" tra ordinamento sportivo e statutale
L'ordinamento giuridico statuale riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale. Ciò comporta che all'ordinamento sportivo sia certamente riservata una autonomia, tuttavia solo in tema di osservanza e applicazione delle regole tecniche, oltre che naturalmente sul piano disciplinare; ivi ricompresi l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive. Nel quadro della struttura pluralista delineata dalla Costituzione repubblicana, evidentemente orientata alla "apertura" dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, l'organizzazione sportiva è da considerare uno dei più significativi sistemi autonomi con i quali quello statale viene indubbiamente, e non di rado, "a contatto". Nell'individuare il più appropriato e preciso confine tra i due ordinamenti la Corte delle Leggi ha stabilito che gli eventuali collegamenti tra i due devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova base e struttura; ma anche del necessario bilanciamento tra l'autonomia del suo ordinamento e l'imprescindibile rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo. E fra queste ultime è chiaramente da annoverare quella alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiata dai basilari principi di cui agli articoli 24, 103 e 113 della Carta Fondamentale.
Il cosiddetto "vincolo sportivo"
Le Sezioni Unite hanno offerto l'interpretazione delle disposizioni in materia di giustizia sportiva del 2003 nella descritta cornice, sottolineando che l'impianto normativo assicura l'autonomia dell'ordinamento sportivo e garantisce la tutela giurisdizionale solo a quelle posizioni giuridiche soggettive che, pur legate con l'ordinamento sportivo, sono comunque significative e rilevanti anche per l'ordinamento statale. La stessa disciplina sulla giustizia sportiva, nella lettura della Suprema Corte, devolve all'ordinamento sportivo l'osservanza delle disposizioni regolamentari organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, le condotte di rilievo disciplinare e l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni sportive; trattandosi del cosiddetto "vincolo sportivo", in base al quale le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo statuti e regolamenti del Coni e delle Federazioni, gli organismi di giustizia dell'ordinamento di settore. La normativa in parola stabilisce inoltre che, una volta esauriti i ricorsi interni alla giustizia sportiva, e fatta salva la giurisdizione ordinaria sui soli rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia sugli atti del Coni e delle Federazioni sportive è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Le "regole tecniche" e la "regolarità" delle elezioni alle cariche sociali delle associazioni
Come posto in evidenza dalla Corte di Cassazione, il principio che evidentemente può ricavarsi da quanto rappresentato è che all'ordinamento sportivo è riservata la (sola) disciplina delle questioni concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; e cioè di quelle che sono comunemente note come "regole tecniche"; oltre che i comportamenti degni di rilevo sul piano sanzionatorio con irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari. Difformemente non lo è la controversia in cui si ponga in discussione la decisione relativa alla regolarità di una elezione a una carica sociale. E tutto ciò in quanto una controversia di tal fatta non è relegabile nell'ambito di quelle nelle quali viene in rilievo l'applicazione di norme meramente finalizzate a garantire il corretto e "sano" svolgimento delle attività sportive. Essa attiene all'organizzazione della federazione, che per quanto così connotata, non è, né può essere confinata in un'area di irrilevanza o di scarsa importanza per l'ordinamento dello Stato. E ciò perché secondo i parametri dettati dalle superiori coordinate costituzionali, sono in ogni caso e sempre tutelati dall'ordinamento statuale i diritti in cui si esplica la personalità dell'individuo; anche nell'ambito delle formazioni sociali; siano esse di diritto privato ovvero di diritto pubblico.
Trasgressione delle (mere) regole sportive e violazione di interessi legittimi o diritti soggettivi
La richiamata disciplina del 2003 in materia di giustizia sportiva si muove in una prospettiva costituzionalmente orientata nel momento in cui stabilisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Cosicché mentre la "giustizia sportiva" costituisce il mezzo, lo strumento, della tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, per contro quella statale è chiamata a dipanare le controversie che manifestano una rilevanza per l'ordinamento generale riguardando la violazione di diritti soggettivi ovvero di interessi legittimi.