Penale

Il giudice deve motivare il danno morale al notaio parte civile contro il privato che gli ha presentato atti falsi

Il danno all'immagine non discende automaticamente dal reato contro la fede pubblica commesso dal venditore

di Paola Rossi

I delitti contro la fede pubblica che coinvolgano l'operato del notaio, non responsabile del reato, consentono che il professionista si costituica parte civile nel processo a carico dell'autore del falso. Ma la prova del danno non è in re ipsa. Ne va quindi dimostrata la sussistenza e il giudice penale deve motivare compiutamente sul punto.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 37097/2022 - ha accolto il ricorso di un privato che era stato condannato in relazione a una compravendita curata da un notaio, per il reato ex articolo 483 del Codice penale perché aveva presentato false autorizzazioni edilizie in relazione all'immobile che intendeva vendere. Una volta confermata la responsabilità penale dell'imputato per il reato di " falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" il giudice - vista la costituzione di parte civile del notaio che aveva realizzato il rogito - riconosceva al professionista 5mila euro di risarcimento per il lamentato danno all'immagine.

Il ricorso dell'imputato ha fatto però rilevare in Cassazione che il giudice di merito nel riconoscere il ristoro al notaio, a titolo di danno morale, nulla aveva motivato decidendo sul punto de plano.

La Cassazione pur riconoscendo che i reati contro la fede pubblica non tutelano solo l'interesse pubblico alla veridicità di atti e documenti, ma anche quello dei privati nella cui sfera giuridica l'atto è destinato a incidere non esclude però che il danno - come quello all'immagine - debba essere accertato con espressa motivazione.

Respinto il ragionamento del ricorrente il quale per affermare l'inesistenza di tale danno morale aveva affermato che:
- o il notaio è responsabile della veridicità dell'atto su cui fonda la propria attività professionale e certificatoria, con la conseguenza che ha concorso colpevolemente nel reato del privato e quindi nulla gli è dovuto a titolo di ristoro;
- o il notaio non è responsabile per gli atti presentati dal privato e quindi non vi è alcun danno alla sua immagine quando questi risultino falsi.
La Cassazione afferma, invece, che rilevano le circostanze di fatto per acclarare se il notaio sia o meno danneggiato dalla falsificazione predisposta dal privato di cui cura la pratica.

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