Il giudice italiano stabilirà se è abusiva la proroga “continua” del personale CRI
Il Consiglio di Stato prima di decidere sull’abusività o meno delle reiterate proroghe dei contratti a tempo determinato del personale della Croce Rossa Italiana ha chiesto l’interpretazione delle norme Ue rilevanti in materia.
La Cgue ha deciso il rinvio pregiudiziale con la sentenza sulla causa C-389/22 affermando che l’accordo-quadro del 1999 sul lavoro a tempo determinato si applica al rapporto instaurato tra il personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana in servizio temporaneo e quest’ultima, a condizione che tale rapporto venga qualificato dal giudice nazionale come “contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”. In tale ipotesi, sarebbe illegittima una previsione nazionale che consentisse la proroga e il rinnovo nel corso di più anni e senza soluzione di continuità dei precetti rivolti a tale personale, se tale normativa non prevedesse alcuna misura per evitare e/o sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi.
Al centro della vicenda c’è quindi la legittimità o meno della mancata stabilizzazione dei rapporti di servizio con conseguente disparità di trattamento degli agenti in servizio temporaneo. Quindi spetterà al giudice italiano valutare la proroga reiterata e continua del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana in servizio temporaneo impugnata dagli appartenenti a tale categoria di lavoratori.
La vicenda a quo
Il corpo militare della Croce Rossa Italiana costituisce un corpo speciale di volontari, ausiliario delle forze armate, composto esclusivamente da volontari in congedo militare. Alcuni volontari sono chiamati a svolgere un servizio continuo e altri a svolgere un servizio temporaneo. Nel 2012 la Croce Rossa Italiana è stata trasformata da ente pubblico non economico in associazione privata benefica ed è stata oggetto di riorganizzazione: il personale del corpo militare in servizio continuo è stato iscritto in una lista, valida fino al suo esaurimento, per essere trasferito presso il personale civile, mentre il personale in servizio temporaneo avrebbe cessato ogni funzione il 31 dicembre 2013.
Alcuni volontari in servizio temporaneo hanno chiesto al giudice amministrativo:
1) la stabilizzazione del rapporto di lavoro con la CRI alle stesse condizioni del personale del corpo militare in servizio continuo, allegando di essere stati chiamati ripetutamente prima di essere congedati;
2) l’annullamento degli atti di congedo.
Il Consiglio di Stato, onde decidere la controversia, ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al fine di valutare la rispondenza delle norme italiane al diritto dell’Unione:
1) laddove il diritto nazionale consente la proroga e il rinnovo, nel corso di più anni e senza soluzione di continuità, dei precetti rivolti ai volontari chiamati a svolgere un servizio temporaneo, quali quelli appartenenti al corpo militare della CRI;
2) laddove stabilisce una differenza di trattamento tra i volontari in servizio permanente e quelli in servizio temporaneo.
Conclusioni della Cgue
Con la sentenza odierna, la Corte afferma che non costituisce violazione del principio di non discriminazione, sancito dall’accordo quadro, la differenza di trattamento tra membri in servizio continuo, che possono protrarre la loro attività al servizio della CRI, e membri in servizio temporaneo, la cui attività è terminata a una certa data. Ciò discende dalla natura temporanea del rapporto tra questi ultimi e la CRI.