Comunitario e Internazionale

Il giudice nazionale deve d'ufficio verificare legittimità misure di trattenimento di stranieri irregolari o rifugiati

La legalità dell'ingerenza sulla libertà del cittadino extracomunitario va esaminata anche se non dedotta

di Paola Rossi

Per la Corte Ue i giudici nazionali devono verificare "di propria iniziativa" la legittimità di una misura di trattenimento adottata nei confronti di un richiedente asilo o di uno straniero irregolare.

Con la sentenza sulla causa C-704/20 la Cgue rispondendo al rinvio pregiudiziale proveniente dai Paesi Bassi ha affermato la sussistenza del dovere d'ufficio del giudice di esaminare i profili di legittimità - anche non dedotti dallo straniero - del trattenimento impostogli per il soggiorno irregolare nel territorio nazionale o nell'attesa di decisione sulla sua domanda di protezione internazionale.

Il trattenimento e l'ordine di liberazione
Dice la Cgue che ogni trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, nell'ambito di procedure di rimpatrio, di trattamento di una domanda di protezione internazionale o di trasferimento verso lo Stato membro competente a valutarla costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla libertà in base all'articolo 6 della Carta Ue sui diritti fondamentali.
E, quindi, se i presupposti di legittimità del trattenimento non sono stati o non sono più soddisfatti, l'interessato deve essere liberato immediatamente. Come quando la procedura di rimpatrio o di esame della domanda di protezione internazionale o di trasferimento non viene più espletata con tutta la dovuta diligenza oppure se la misura di trattenimento non è, o non è più, proporzionata.

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