Se in assenza di concessione, il privato realizza un manufatto su un’area demaniale (nella specie chiosco su area del demanio marittimo) e poi lo regolarizza è onere del giudice del merito verificare se, tenendo conto della natura dell’area interessata dall’attività edilizia e dalla consistenza di quest’ultima, la stessa possa essere ritenuta rientrante nella normale utilizzazione dello spazio oggetto di causa, o meno. Così la Cassazione con la sentenza 4914/2024.
Massima
Demanio e patrimonio - Beni demaniali - Assenza di concessione - Edificazione di un manufatto - Rilascio di concessione in sanatoria ex art. 32 legge n. 47 del 1985 - Conseguenze - Diritto personale di godimento - Proprietà superficiaria - Condizioni - Accertamenti del giudice del merito - Contenuto. (Cc, articoli 822, 823, 934 e 952; legge 28 febbraio 1985 n. 47, articoli 32 e 35)
Qualora, in assenza di qualsiasi concessione, sia realizzato, da un privato, un manufatto su un’area demaniale (nella specie chiosco su area del demanio marittimo) e lo stesso - ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge n. 47 del 1985 - venga regolarizzato, deve escludersi che in applicazione della circolare n. 412 del 1985, del Ministero delle Finanze (e dell’art. 934 Cc), il privato acquisti la proprietà superficiaria del manufatto. In una tale fattispecie, infatti, è onere del giudice del merito verificare se, tenendo conto della natura dell’area interessata dall’attività edilizia e dalla consistenza di quest’ultima, la stessa possa essere ritenuta rientrante nella normale utilizzazione dello spazio oggetto di causa, o meno. Nel primo caso, la posizione del soggetto che ha realizzato il manufatto, o ne ha comunque la disponibilità, deve essere configurata in termini di diritto personale di godimento, mentre nel secondo caso, per effetto del positivo completamento dell’iter di sanatoria di cui al ricordato art. 32 della legge n. 47 del 1985, la stessa merita di essere apprezzata in termini di proprietà superficiaria.
Se in assenza di concessione, il privato realizza un manufatto su un’area demaniale (nella specie chiosco su area del demanio marittimo) e poi lo regolarizza, deve comunque escludersi che in applicazione della circolare n. 412 del 1985, del Ministero delle Finanze (e dell’art. 934 Cc), il privato possa acquistare la proprietà superficiaria del manufatto. In questo caso spetta al giudice verificare se la stessa può essere ritenuta rientrante nella normale utilizzazione dello spazio oggetto di causa...
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di Gualtiero Roveda, Avvocato, giornalista pubblicista e Andrea Sirotti Gaudenzi - Membro del Senato Accademico dell'Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei