Responsabilità

Il guidatore che evita il cavallo e finisce nel fossato deve dimostrare la dinamica nei minimi particolari

Nel caso concreto sussistono presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza

di Giampaolo Piagnerelli

L'incidente stradale con un animale deve essere dimostrato nei minimi particolari o secondo presunzioni gravi, precise e concordanti. In caso contrario il proprietario dell'animale (nella vicenda un cavallo) non può essere condannato ad alcun risarcimento. E' quanto precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 16191/21.

La vicenda

Il giudice di Forlì aveva respinto la domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente contro altro soggetto per il ristoro dei danni cagionati alla sua autovettura dall'impatto evitato con un cavallo di proprietà di quest'ultimo. Il ricorrente aveva eccepito di essere stato alla guida dell'auto alle quattro del mattino, mentre percorreva a bordo di un autoveicolo di sua proprietà una strada in direzione di Faenza e per evitare lo scontro con l'animale che vagava sulla sede viaria, effettuava una brusca frenata con sterzata a sinistra, tanto che l'auto sbandava e finiva in un fossato.

Il ricorrente aveva lamentato solo danni materiali per un importo di circa 4mila euro. In funzione anche di una Ctu, la causa veniva rigettata dal giudice d'appello in quanto non erano presenti elementi istruttori tali da far ritenere con certezza o quantomeno con alta probabilità che il sinistro in questione fosse stato causato dal cavallo ritrovato nei pressi dell'incidente. A tal proposito, nella ricostruzione della vicenda assume rilievo anche il verbale dei Carabinieri secondo cui mancavano danni rilevanti sul mezzo, non sussisteva la frenata ed erano assenti i danni fisici del conducente.

La posizione della Suprema corte

Si legge nella sentenza di Cassazione che dall'esito della Ctu nonché dal verbale dei Carabinieri emergeva che nel sinistro in questione non vi era stata alcuna collisione cosicchè l'incidente poteva essere dipeso da un errore di guida dello stesso ricorrente.

La dinamica dell'incidente, pertanto, si basava su mere presunzioni generiche, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza previsti dall'articolo 2729, comma 2, del codice civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©