Comunitario e Internazionale

Il limite di estensione dell'area di ricerca di idrocarburi non esclude plurimi permessi al medesimo operatore

Legittima l'autorizzazione su più aree contigue se non crea un diritto esclusivo e non mette a rischio la tutela dell'ambiente

di Paola Rossi

È conforme alle norme Ue la legge italiana che prevede un limite massimo all'estensione dell'area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi ma non vieta il rilascio - a uno stesso operatore - di più permessi per aree contigue che sommate superino il limite fissato per il singolo permesso.

Con la sentenza sulla causa C-110/20 la Corte Ue nell'affermare la legittimità di tale evenienza fissa, però, le condizioni che vanno rispettate per rilasciare a uno stesso operatore più permessi di ricerca di idrocarburi in aree contigue:
- va garantito l'esercizio ottimale dell'attività di ricerca sia a livello tecnico sia a livello economico;
- nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale, occorre tenere conto dell'effetto cumulativo dei progetti.

Uno Stato membro può, nei limiti geografici che ha fissato, rilasciare a uno stesso operatore più permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi quali il petrolio e il gas naturale, per aree contigue, a condizione di garantire a tutti gli operatori un accesso non discriminatorio a tali attività e dopo aver valutato l'effetto "cumulativo" dei progetti che possono avere un impatto notevole sull'ambiente. Va garantito il rispetto delle norme Ue in materia di diritto degli appalti pubblici e di protezione dell'ambiente.

Il Consiglio di Stato, giudice a quo, ha formulato il quesito pregiudiziale a seguito della vicenda che riguarda la Regione Puglia, dove una società australiana del settore idrocarburi offshore aveva presentato quattro distinte istanze per ottenere altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi in aree contigue localizzate nel mare Adriatico. E le autorità italiane avevano valutato inesistente il rischio ambientale rilasciando i permessi richiesti. A ciò seguiva il ricorso della Regione con cui si sosteneva che il limite di 750 km2 dovrebbe essere applicato non soltanto al singolo permesso, ma anche al singolo operatore.

La Corte Ue ha chiarito che la direttiva 94/22 sul diritto degli appalti pubblici stabilisce che l'estensione delle aree oggetto di un'autorizzazione e la durata di quest'ultima siano limitate in modo da evitare di riservare a un unico ente un diritto esclusivo ingiustificato. E, conclude affermando che la medesima direttiva non prevede alcun limite al numero di autorizzazioni e/o di enti ai quali possano rilasciarsi le autorizzazioni. Sempre però che non via siano violazioni in materia di concorrenza e rischi per l'ambiente. La società, del caso affrontato, procedeva all'estrazione tramite onde d'urto sospettate di creare danni all'ambiente marino. Circostanza , questa della metodologia impiegata, che andrà valutata dal giudice italiano ai fini dell'impatto ambientale.


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