Il locatore in contenzioso a fine contratto non deve chiedere lo sfratto ma è tenuto all'azione possessoria
Il proprietario del bene può farne uso che non sia contro l'ordine pubblico
Il locatore quando termina il contratto ed è in contenzioso non deve eccepire lo sfratto (in qualità di proprietario) ma è tenuto all'azione di rivendica o possessoria. Questo il chiarimento della Cassazione con l'ordinanza n. 26418/20.
Alla base della decisione una vicenda complessa in cui una società aveva acquistato un immobile incluso in una procedura fallimentare.
Ora è pacifico che il proprietario del bene possa avanzare pretese restitutorie in caso di locazione. E sul punto la sentenza precisa che il contratto di locazione che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, in comodato o costruirvi altro rapporto obbligatorio ed è in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. La riconsegna in questo caso sarebbe stata fatta alla società che aveva acquistato l'immobile.
Erroneamente però i giudici di merito hanno ritenuto di dover accertare, ricorrendo all'interpretazione della volontà delle parti , quale fosse il soggetto titolare del diritto alla restituzione dell'immobile al termine della locazione. Un errore evidente dato che il contratto stesso individuava il soggetto al quale andava riconsegnato il bene inequivocabilmente nella società proprietaria, e tale indicazione è perfettamente in linea con l'orientamento di legittimità relativo alla titolarità del diritto alla riconsegna in capo a chi avendone il possesso abbia proceduto alla locazione dell'immobile.
Ma l'errore commesso dal locatore, una volta instaurato il contenzioso, è stato quello di non esercitare un'azione di rivendica né tantomeno possessoria, come invece deve essere fatto, bensì ha intimato uno sfratto. Per questo motivo il locatore non è potuto ritornare nel possesso del bene a fine contratto.