Un’autorità giudiziaria non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo e prendere in carico essa stessa l’esecuzione della pena senza il consenso dello Stato che ha emesso tale mandato. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-305/22, aggiungendo che senza tale consenso, lo Stato di emissione può mantenere il mandato d’arresto europeo ed eseguire esso stesso la pena nel proprio territorio.

Il caso - Nel 2017 un cittadino rumeno viene condannato dalla Corte d’appello di Bucarest a una pena detentiva, divenuta definitiva il 10 novembre 2020. Il 25 novembre il giudice emette un Mae ai fini dell’esecuzione della condanna. Il 29 dicembre successivo la persona viene arrestata in Italia. Tuttavia, le autorità giudiziarie italiane rifiutano di consegnare la persona interessata alle autorità rumene ma decidono di riconoscere la sentenza di condanna della Corte d’appello di Bucarest e di eseguire la pena in Italia con la motivazione che in tal modo aumenterebbe le possibilità di reinserimento sociale dell’interessato, il quale risiedeva legalmente in Italia. Inoltre, le autorità giudiziarie italiane detraggono dalla durata iniziale della pena i periodi di detenzione già scontati in Italia e dispongono nei confronti del condannato gli arresti domiciliari con contestuale sospensione condizionale. Dal canto loro, le autorità giudiziarie rumene si oppongono ribadendo che il Mae è ancora in vigore. Di conseguenza, la persona deve essere consegnata e la sua pena deve essere eseguita non già in Italia, bensì in Romania.

Investita della controversia, la Corte d’appello di Bucarest decide di interrogare la Corte di giustizia. I giudici europei ricordando anzitutto che il MAE si basa sul principio della fiducia reciproca e che il rifiuto di esecuzione è un’eccezione, che deve essere sempre interpretata restrittivamente. Pertanto, serve il consenso dello Stato membro emittente alla presa in carico dell’esecuzione della pena irrogata in quest’ultimo Stato. Senza tale consenso, le condizioni per la presa in carico dell’esecuzione non sono soddisfatte. Infatti, l’obiettivo di aumentare le possibilità di reinserimento sociale, addotto dalle autorità italiane, non è assoluto e deve essere conciliato con la regola di principio secondo cui gli Stati membri danno esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo.

Infine, afferma la Corte, gli organi dello Stato membro in cui una persona è stata condannata a una pena privativa della libertà possono legittimamente basarsi su argomenti di politica penale al fine di giustificare che la pena irrogata sia eseguita nel suo territorio e, di conseguenza, rifiutare la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai fini dell’esecuzione della pena in un altro Stato membro.

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