Il mediatore immobiliare che non partecipa a tutta la trattativa ha diritto alla provvigione
Mediazione immobiliare - Trattativa - Mediatore che non partecipa a tutte le fasi della trattativa - Provvigione dovuta.
Affinché sussista un nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattive sino all'accordo definitivo. E' sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato di una ricerca fatta dal mediatore e valorizzata dalle parti.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 22 giugno 2022, n. 20130
Mediazione - Provvigione diritto del mediatore alla provvigione - Condizione - Conclusione dell’affare - Nozione - Identità dell’affare proposto con quello concluso - Sostituzione parziale delle parti originarie - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 6 aprile 2022, n. 11127
Mediazione - Provvigione - Diritto alla provvigione - Nesso di causalità tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare - Portata - Fattispecie.
In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia causale all'attività di un primo mediatore consistita nell'aver occasionalmente accompagnato presso l'abitazione della venditrice una potenziale acquirente, senza valutare se la ripresa delle trattative tra le parti fosse intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, tali da escludere la rilevanza dell'intervento dell'originario mediatore).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3. Sentenza del 22 gennaio 2015, n. 1120
Mediazione - Pluralità di mediatori - Diritto alla provvigione - Presupposti - Nesso causale tra l'intervento del mediatore e le conclusioni dell'affare - Necessità - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
In tema di mediazione, per aversi diritto alla provvigione non basta che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 cod. civ., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore. L'accertamento sull'esistenza del rapporto di causalità tra la conclusione dell'affare e l'attività svolta dal mediatore o di concausalità, se più furono gli intermediari che prestarono la loro opera, si riduce ad una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se informato ad esatti criteri logici e di diritto.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3. Sentenza del 6 luglio 2010, n. 15880
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