Amministrativo

Il mef chiarisce: per il supporto sezione separata "a richiesta" e finalizzata alla singola procedura

Con la risoluzione n. 9/DF/2021 sono forniti chiarimenti in merito alla richiesta di iscrizione provvisoria delineata dal ministero con la risoluzione n.4/DF/2021 per le società che operano nel campo del supporto all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. L'intervento chiarificatore va ad aggiungere ulteriori profili di criticità ad un quadro interpretativo portato innanzi dal ministero e già di per sé già slegato da ogni fondamento giuridico.

di Tommaso Ventre*

Con la pubblicazione della risoluzione n. 9/DF del 26 ottobre 2021 il Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale "chiarisce" l'ambito di operatività dell'art. 1, comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in relazione all'iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Con la risoluzione in commento il Dipartimento cerca di rimediare al pasticcio combinato con la precedente risoluzione 4/DF del 13 aprile 2021 con cui aveva concepito l'istituto dell'iscrizione "provvisoria" ad una sezione separata che nemmeno giuridicamente esiste.

L'intervento chiarificatore va ad aggiungere ulteriori profili di criticità ad un quadro interpretativo portato innanzi dal ministero e già di per sé già slegato da ogni fondamento giuridico.

Se infatti già con la risoluzione n. 4 si era istituzionalizzata una iscrizione "provvisoria" ad una inesistente sezione separata senza tuttavia dettare termini e modi di tale adempimento con la risoluzione n.9 si arriva a specificare che si tratta di "un'iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all'emanazione del regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l'espletamento delle gare".Si potrebbe dire che la realtà supera la fantasia.

Insomma un meccanismo congegnato in modo da funzionare a "richiesta" e che costringe, in questa fase transitoria le società interessate a "specificare nella richiesta di approvazione dell'iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione". E quindi la "presa d'atto" che sarà adottata dal Dipartimento delle Finanze- Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale avrà efficacia limitata "alla singola gara per la quale è stata fatta richiesta" e "per partecipare a una diversa gara (la societa n.d.r) dovrà procedere a nuova richiesta nei termini sopra specificati". Ne consegue che, in barba all'articolo 23 della Costituzione, viene imposta una prestazione senza che, vi sia una legge a disporre in tal senso.

Diversi sono i profili palese incongruenza dell'intervento con il dettato normativo.Sia sotto il profilo dell'applicazione delle previsioni della legge 160/2019 sia sotto il profilo strettamente amministrativo.

Ci troviamo di fronte ad un "provvedimento" in quanto la risoluzione stabilisce qualcosa che nella legge non è scritto e che quindi proprio per il suo contenuto, non è stato adottato secondo i canoni prescritti dall'ordinamento.

Il comma 807 cui il Dipartimento fa riferimento richiamandolo come immediatamente precettivo in ordine al requisito del capitale, per le società di supporto richiama in maniera chiara ed esplicita la sezione separata prevista al comma 805 che, nelle intenzioni del legislatore è subordinata però all'emanazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di un decreto che contenga le "disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto".

Per attuare tale previsione sono stati fissati anche i termini (180 giorni) e le modalità (la procedura di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali).

Entrando poi nel merito del dettato normativo cogente lo stesso non può ritenersi immediatamente precettivo giacché in primo luogo la sezione separata non è stata a tutt'oggi istituita e oltretutto manca la Commissione di cui all'articolo 53 ed in secondo luogo mancano i criteri di iscrizione obbligatoria, ovvero quali siano le attività che debbono ritenersi di supporto e per le quali è necessario sottostare all'iscrizione nella sezione separata.

E, di fatti, sotto il profilo più strettamente operativo il Dipartimento si "limiterà" ad attestare con un provvedimento denominato di "presa d'atto" l'avvenuta iscrizione provvisoria sulla base delle dichiarazioni presentate dal richiedente. Quindi più che di una iscrizione provvisoria si tratterà di una presa d'atto della avvenuta dichiarazione del possesso dei requisiti. Adempimento di cui ben si potrebbe fare a meno stante il fatto che potrebbe essere la stessa stazione appaltante a verificare quanto il Dipartimento assume onere di fare.Oltretutto la "presa d'atto" non costituisce una determinazione amministrativa vera e propria, atteso che si tratta di mera attestazione, o dichiarazione di scienza, circa l'esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza di altri, risolvendosi in un vano esercizio di ordinaria burocrazia.

Cercando di trovare un qualcosa di positivo nella risoluzione si può affermare che il quadro delineato si preoccupi e si occupi solo delle procedure di gara e non quindi delle procedure di affidamento diretto. Ma viene da chiedersi allora a che regime debbano sottostare gli affidamenti diretti e gli affidamenti già a qualunque titolo in essere prima della novella legislativa e che proseguono il loro corso dopo la stessa ( se una società ha un affidamento in essere dovrà chiedere questo bollino di attestazione per l'affidamento già in corso?).

Questi chiarimenti forniti alla rinfusa come quelli oggetto delle precedente risoluzione altro non fanno che complicare la vita agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti.

L'auspicio a questo punto è che il legislatore sì "prenda atto" del fallimento dell'intervento del ministero e proceda indi ad introdurre un regime transitorio che consenta un ordinato svolgersi delle procedure di affidamento.

*A cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph. D., Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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