Il mutuo con patti accessori resta titolo esecutivo
Lo hanno chiarito le Sezioni unite, con la sentenza n. 5968 depositata oggi
Il mutuo con patti accessori di contestuale deposito irregolare della somma mutuata, con obbligo di svincolo da parte della banca a determinate condizioni, conserva la natura di titolo esecutivo. Lo hanno chiarito le Sezioni unite, con la sentenza n. 5968 depositata oggi, affermando un principio di diritto che corregge un recente precedente (n. 12007/2024) secondo il quale invece era necessario un ulteriore atto che attestasse lo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita al mutuante).
La questione è stata posta con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Siracusa nel corso di un procedimento di reclamo proposto contro l’ordinanza emessa dal Giudice unico di quel tribunale, di rigetto dell’istanza di sospensione del titolo esecutivo - fondato su mutuo fondiario stipulato con un’azienda di credito - proposta dalla mutuataria con l’atto di citazione in opposizione al precetto notificatole dalla cessionaria del credito originato dal predetto mutuo.
Il contratto di mutuo, affermano le S.U. costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile; pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l’obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata. Dunque, a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, non vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma.
La Corte spiega che il titolo esecutivo è integrato già dal mutuo, quand’anche articolato sulle ulteriori pattuizioni di deposito o pegno irregolari, e dunque non occorre (tranne il solo caso di una espressa esclusione in concreto di una univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario) alcun ulteriore atto, tanto meno dalle forme prescritte per il titolo esecutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata), a ricognizione del successivo adempimento della separata obbligazione del mutuante depositario di svincolare la somma mutuata.
Ad avviso del Collegio, ciò che rileva è la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.
La Cassazione, in conclusione, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».