Amministrativo

Il nuovo Albo della riscossione dimentica il tempo per l'adeguamento del capitale e proroga la vecchia Commissione

Il nuovo regolamento disciplina le modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti che possono svolgere le attività di accertamento e di riscossione delle entrate locali e quelle propedeutiche e di supporto. Inoltre semplifica il quadro regolamentare prevedendo altresì le modalità di nomina della Commissione chiamata a svolgere le attività di gestione dell'Albo. Il provvedimento tuttavia, pur riordinando il settore e semplificando il quadro normativo presenta alcune criticità

di Tommaso Ventre*

Sembra che la riforma della riscossione locale sia destinata a non trovare pace. Dopo due anni di gestazione è stato partorito il regolamento del nuovo albo che è stato pubblicato in allegato ad un articolo sul quotidiano Il sole 24 ore nt+ enti locali ed edilizia.

Dalla lettura del regolamento approvato emergono alcune criticità.

La prima attiene alla previsione dei requisiti finanziari. Secondo l'articolo 6 (Requisiti finanziari) "1. Per l'iscrizione nell'albo sono richieste le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria di cui all'articolo 1, comma 807 della citata legge n. 160 del 2019."

Il successivo articolo 4 (Domanda per l'iscrizione nell'albo) prevede poi che "1. La domanda per l'iscrizione nell'albo (…) È, inoltre, corredata da una dichiarazione notarile ovvero del collegio dei revisori che attesta la sussistenza del capitale sociale e il suo intero versamento in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria."

Nessuna norma transitoria viene disposta nel regolamento in ordine alla costituzione del Capitale sociale risultando in contrasto con quanto previsto dal comma 808 della medesima legge così come modificato con l'articolo 3, comma 5-quaterdecies ad opera della l. 15/2022 secondo cui "I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2024."

Con tale norma il legislatore ha previsto che i requisiti di capitale disposti dal comma 807, tanto in riferimento alle condizioni, tanto in riferimento alle misure minime, possano essere adeguati entro il 31 dicembre 2024.

La portata della norma va letta nell'ambito della complessiva operazione di riorganizzazione del sistema di riscossione e quindi il comma 808 non può essere letto se non in congiunzione e come norma attuativa del comma 805 stabilendo un regime transitorio per l'adeguamento del capitale che è derogatorio di quello ordinariamente previsto dal comma 807.

Il comma 807 prevede che "Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, (…) o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria". Sicché l'iscrizione all'Albo di cui si discute, almeno per le società iscrivibili nella sezione separata, non può che avvenire secondo le previsioni del nuovo DM e quindi non può verificarsi l'ipotesi di società di supporto già iscritte che integrino la fattispecie prevista dal comma 808, mentre, per come era congegnata la norma, laddove il Ministero avesse seguito la strada dettata dal comma 805 prevedendo alla sola individuazione del dm inerente l'attività di supporto si sarebbe potuta verificare l'ipotesi dell'adeguamento di società già iscritta.

Il regolamento non prevede in tal senso un regime transitorio salvo prevedere all'articolo 23, comma 3, che le iscrizioni conseguite ai sensi del dm 289/2000 continuano a produrre effetti e che gli iscritti – concessionari- "presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo".

Orbene, in questo caso l'attestazione dei requisiti richiesta a tali soggetti non può esimersi dal riguardare anche le prescrizioni di cui all'articolo 6 del regolamento inerenti appunto i requisiti finanziari.

È evidente dunque che in tale prospettiva il regolamento approvando, oltre a non richiamare affatto la disposizione del comma 804, anticipa il regime vigente dal 1 gennaio 2025 richiedendo già per l'iscrizione delle società e per il transito di quelle iscritte ex dm 289/2000 l'integrale versamento del capitale secondo le previsioni del comma 807 in dispregio della previsione del comma 804 che prevede l'obbligo di adeguamento del capitale entro un termine successivo rispetto a quello dell'iscrizione.

Ogni diversa interpretazione delle norme richiamate sarebbe censurabile in ordine al disuguale, irrazionale e immotivato trattamento di situazioni giuridiche paritarie.Sotto altro aspetto va poi sottolineato che la previsione dell'articolo 4 secondo cui la domanda di iscrizione è corredata da una dichiarazione notarile ovvero del collegio dei revisori in tale formulazione non tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2477 del codice civile che consente la nomina - ed anzi la prevede quale ordinaria se lo statuto non dispone diversamente- di un revisore e non di un collegio. Oltretutto verrebbe a configurarsi con tale disposizione un obbligo di dotazione di un collegio dei revisori non previsto dalla legge e non funzionale al raggiungimento dello scopo voluto con il dm di attestazione del capitale.

Proprio per la tipologia di controllo e attestazione richiesta tale attività di certificazione potrebbe anche essere svolta da un revisore indipendente non strutturato presso la società o da un dottore commercialista.

Altro aspetto di particolare interesse è dato dal regime transitorio di sopravvivenza della Commissione attualmente in essere disposta dall'articolo 23, comma 3. Tale previsione appare del tutto inopportuna in quanto se il primo comma provvede ad abrogare il dm 289/2000 ed il dm 89/2000 il provvedimento di nomina della Commissione perde i riferimenti normativi. Oltretutto nella Commissione non è presente un rappresentante delle società di supporto a dispetto dei due rappresentanti presenti per le società concessionari.

Tale mancata forma di tutela incide significativamente in ordine alla garanzia di partecipazione prevista in seno all'organo atteso che gli interessi delle società concessionarie possono essere antitetici rispetto a quelli delle società di supporto.Va poi evidenziato come lo stesso articolo 19, comma 2 , prevede che "Sono incompatibili con la qualifica di componente della Commissione coloro:

a) i quali ricoprono o hanno ricoperto nel triennio precedente una funzione o un incarico in una società iscritta nell'albo;

b) per i quali sussiste una responsabilità penale, accertata con sentenza non sospesa, a titolo di dolo o di colpa grave."

Siffatta previsione non era prevista dal dm 89/2000 e quindi i componenti della Commissione di cui si decreta la sopravvivenza potrebbero trovarsi in una delle situazioni previste dal comma 2.

Infine, si rappresenta come la dicitura del comma 2, lettera a) nel riferirsi a ricoprire o aver ricoperto nel triennio precedente una "funzione o un incarico" presta il fianco ad ambiguità interpretative e, come scritta sembra essere talmente ampia da escludere eventuali consulenti di società iscritte ( o iscrivende) all'albo. Il che porterebbe ad escludere ogni soggetto che si trovi ad operare professionalmente in questo settore costringendo irrazionalmente ed illegittimamente a nominare soggetti che non abbiano avuto la possibilità di prestare le proprie attività nel settore specifico di interesse.

Sarebbe il caso di procedere quindi ad una revisione del regolamento prima di dovere intervenire poi con chiarimenti vari che certo non favoriscono la corretta applicazione della legge in un settore delicato e afflitto da una incertezza normativa e applicativa senza precedenti.

*a cura dell' Avv. Tommaso Ventre, Ph.D Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Dottore Commercialista e Revisore Legale

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