Civile

Il nuovo volto della giurisdizione tributaria, giudici tributari "specializzati" ai blocchi di partenza

Professionalizzazione dei magistrati tributari, rafforzamento dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria, potenziamento della struttura amministrativa e interventi sul processo: sono tra le principali modifiche previste dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri che reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario

di Giuseppe Durante*

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 17 maggio 2022 ha finalmente licenziato il testo del disegno di legge su giustizia e processo tributario che, sulla scorta delle indicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è inteso a modificare il D.lgs.n°546/1992 ma anche il D.lgs.n°545/1992. Nella stessa seduta ha approvato l'atto di indirizzo sul contratto Rai e provvedimenti di Protezione Civile per la Sicilia e la Sardegna.

Pertanto, sembrano ormai concrete le condizioni che dovrebbero portare (l'uso del condizionale è d'obbligo) alla tanto attesa riforma della giustizia tributaria che prevede, come si vedrà più avanti l'utilizzo di giudici tributari " specializzati" nel diritto tributario, non solo processuale, ma, anche e soprattutto sostanziale. E' ormai impensabile che la quinta giurisdizione del nostro Stato possa ancora essere esercitata da giudici tributari onorari, o comunque, da giudici togati ma presi letteralmente in "prestito" da altre giurisdizioni (civile,penale, amministrativa) che nulla centrano con quella tributaria che, come è noto, non può prescindere da un "tecnicismo" fisiologico che molto spesso rende le questioni impositive da trattare molto complesse e articolate.

Ragione per cui, la giurisdizione tributaria necessita di giudici tributari "specializzati" e a tempo pieno, pertanto, conoscitori della materia tributaria sia sostanziale che processuale. Il tenore del giudicato, in chiave qualitativa, non potrà che essere migliore rispetto a quello attuale.

Alla necessità di migliorare sensibilmente la qualità del giudicato nei due gradi di giudizio riferiti al merito, si aggiunge la necessità di ridurre il contenzioso in sede di legittimità davanti alla Corte di Cassazione che nell'ultimo quinquennio ha raggiunto numeri iperbolici. In tal senso, la riforma prevede una sorta di "filtro" che dovrebbe cassare i ricorsi prima ancora di essere vagliati dal Collegio giudicante. Non resta, pertanto, che incrociare le dita e aspettare fiduciosi la fine del 2022 per vedere gli albori di questa tanto attesa riforma del processo tributario .

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario con il chiaro obbiettivo, entro la fine dell'anno corrente ,di rendere più celere ed efficiente il contenzioso tributario anche in considerazione dell'impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, riducendo, contestualmente, l'elevato numero di ricorsi soprattutto in Cassazione.

Ecco le principali modifiche previste dalla riforma:

professionalizzazione dei magistrati tributari. I giudici tributari, che ad oggi risultano tutti onorari, verranno reclutati a tempo pieno attraverso un concorso con prove scritte e orali. Viene ridotto l'organico della magistratura tributaria che sarà pertanto composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado come disposto dal nuovo art.1 bis del D.lgs.n°545/1992.
Fino a quando non sarà concluso il reclutamento dei giudici professionali tramite concorsi continueranno ad operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Questi resteranno in servizio fino ad esaurimento e fino massimo a 70 anni quali limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari in servizio. Pertanto, la riforma prevede necessariamente un periodo transitorio durante il quale si darà la possibilità ai giudici tributari in servizio di andare in pensione, per essere sostituiti dai nuovi giudici tributari "specializzati" vincitori di concorso. L'art.1, comma 1 lett.c) e d) del D.lgs.n°545/1992 disciplina quelle che saranno le modalità di svolgimento del concorso pubblico attraverso il quale verranno reclutati i nuovi giudici tributari specializzati.
Con la lett.b) si interverrà sull'art.3 del D.lgs.n°545/1992 prevedendo che i Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i Presidenti di sezioni delle stesse vengano nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari. Inoltre, la previsione normativa modifica altresì i criteri in base ai quali verrà stilata la graduatoria per le nomine ai posti direttivi;

rafforzamento dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria. Sono istituiti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (CPGT):
1) un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
2) l'Ufficio del Massimario nazionale, per garantire l'uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali prodotte alimenteranno un'apposita banca dati predittiva, che pertanto consentirà agli operatori di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l'eventuale esito delle controversie;

potenziamento della struttura amministrativa a supporto della Giustizia tributaria mediante il reclutamento di nuove professionalità amministrative da destinare agli Uffici professionalizzati;

• interventi sul processo. Nei processi di primo e secondo grado si introduce finalmente la prova testimoniale e, a fini deflattivi viene implementato l'istituto della conciliazione per le controversie di importo fino a 50.000 euro. E' previsto altresì introduzione del giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro e, per l'effetto, è modulato l'appello solo in determinate ipotesi (cd. appello critico). Per cui, finalmente anche il processo tributario potrà avvalersi della prova testimoniale in fase istruttoria prevista per le altre giurisdizioni e vietata per la giurisdizione tributaria. Non c'è dubbio che il mancato utilizzo della prova testimoniale nel processo tributario ha da sempre rappresentato un limite sostanziale e pere certi versi incomprensibile, al fine di potere esercitare la giurisdizione tributaria al meglio .
In alcune casistiche, la complessità delle questione impositive posta al vaglio dei Collegi tributari e che concretizzano la materia del contendere tra contribuente e Amministrazione finanziaria, non può prescindere dalla formazione di prove all'interno del giudizio tributario. E' quello che finalmente sarà possibile con l'entrata in vigore della nuova riforma.

Con riferimento al processo tributario in sede di Legittimità la riforma prevede apposite misure deflattive del contenzioso, quali la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria e il rinvio pregiudiziale. Si ritornerà per certi versi ai famosi quesiti di diritto previsti dall'art.366 cpc dalla cui impostazione dipenderà l'ammissibilità o meno del ricorso per cassazione. Una sorta di filtro preliminare che avrà evidentemente il compito di sfoltire, da subito, i giudizi che saranno posti al vaglio degli Ermellini.

Dai contenuti della riforma riferita al giudizio di legittimità è chiaro l'intento del legislatore di volere ridurre sensibilmente il numero dei giudizi davanti alla Corte di Cassazione che, come già precisato, negli ultimi anni hanno raggiunto cifre iperboliche, allungando inevitabilmente i tempi di fissazione delle udienze e concretizzando ciò una grave lesione dell'esercizio del diritto di difesa che, spesso, necessita di giudizi rapidi e definitivi.

Non ci resta,pertanto, che incrociare le dita, facendo i dovuti scongiuri e sperando che le modifiche previste dalla ormai imminente riforma possano effettivamente portare nuova linfa alla giurisdizione tributaria per troppi anni bistrattata e trascurata immeritatamente.

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*A cura del Prof. Avv. Giuseppe Durante, Professore a contratto in Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia Università LUM "G. De Gennaro "in Bari - Avvocato Tributarista – Partner 24 ORE

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