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Il passaggio di consegne tra amministratori deve avvenire in tempi rapidi

Dalla omessa consegna deriva per il condominio, per i condòmini e per la sua gestione un pregiudizio irreparabile

di Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 29 maggio 2023, torna ad occuparsi dell’obbligo posto in capo all’amministratore che abbia, per qualsiasi motivo, cessato il suo incarico, di consegnare tutta la documentazione in suo possesso.

Nel caso trattato, i condòmini, riuniti in assemblea, revocavano dall’incarico l’amministratore, nominando, contestualmente, altro professionista che, tempestivamente, si attivava per concordare la prima data utile per effettuare il passaggio di consegne. Tuttavia, in assenza di riscontro da parte dell’amministratore revocato, il neo nominato lo sollecitava nuovamente, indicando un termine oltre il quale si sarebbe riservato ogni opportuna azione.Stante l’inerzia dell’amministratore revocato decideva di affidare incarico professionale ad un avvocato, al fine di depositare un ricorso d’urgenza, ex articolo 700 Codice procedura civile.

Successivamente al deposito del ricorso, l’amministratore revocato comunicava la sua disponibilità ad effettuare il passaggio di consegne a ricorso già, tuttavia, depositato.

In giudizio, il condominio ricorrente dava atto della cessata materia del contendere, chiedendo che il pagamento delle spese spettasse all’amministratore ritardatario nella consegna.

L’aspetto che ci preme sottolineare e che la sentenza affronta è relativo ai tempi del passaggio di consegne, tema di stretta attualità.

Dalla omessa consegna, va premesso, deriva per il condominio, per i condòmini e per la sua gestione (dunque anche per l’amministratore) un pregiudizio irreparabile. Precisa il Tribunale di Roma che il diritto alla restituzione della completa documentazione da parte del precedessore, è atto che «appare indispensabile ai fini della corretta gestione del condominio da parte del successivo amministratore». Quanto alla tempistica, il Tribunale comunque non fa alcuna menzione di talune prassi che vorrebbero indicare un fantomatico termine di trenta giorni, ritenuto congruo o addirittura da prassi, per la consegna dei documenti.

È sempre bene chiarirlo: le norme (articolo 1129 Codice civile unitamente all’articolo 1713 ed all’articolo 1176 Codice civile) che vengono in rilievo non hanno mai disposto una concessione di un termine entro il quale l’amministratore possa ritenersi tutelato, prima di vedersi intimato nella consegna. Attenzione, dunque, a non sottovalutare il fatto che l’indicazione codicistica «alla cessazione dell’incarico», è da intendersi nel senso che immediatamente dopo l’avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l’amministratore deve attivarsi per consegnare tutta la documentazione in suo possesso.

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