Il patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza non vincola la società
Il caso,sul quale il Tribunale è stato chiamato a giudicare, è relativo alla validità di patti parasociali e trae origine dal giudizio promosso da alcuni soci sottoscrittori, che, atteso il mancato adempimento da parte di soci non sottoscrittori, convenivano in giudizio la società ed il socio di maggioranza, onde sentir dichiarare la risoluzione del patto parasociale, in quanto non adempiuto.
L'ipotesi trattata dal Tribunale delle Imprese di Napoli riguarda un patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza con altri soci e statuisce in merito ai presupposti da possedere per essere efficace nei confronti della società; in tale ipotesi, il Tribunale ha dichiarato la sua non opponibilità nei confronti della società, in quanto opera in ambito esterno all'organizzazione societaria, atteso che l'azionista, sebbene di maggioranza, non può sostituire l'organo gestorio estraneo alla sottoscrizione del patto.
Il caso,sul quale il Tribunale è stato chiamato a giudicare, è relativo alla validità di patti parasociali e trae origine dal giudizio promosso da alcuni soci sottoscrittori, che, atteso il mancato adempimento da parte di soci non sottoscrittori, convenivano in giudizio la società ed il socio di maggioranza, onde sentir dichiarare la risoluzione del patto parasociale, in quanto non adempiuto.
I soci non sottoscrittori del patto si costituivano in giudizio rilevando la carenza di legittimazione della società, in quanto il patto, non è stato sottoscritto da soggetto in grado di impegnare/rappresentare la società ma solo dal socio di maggioranza, non amministratore, che si costituiva in proprio senza spendita della società .
Veniva, altresì, richiesto accertarsi e dichiararsi la nullità dei patti parasociali (sottoscritti dal socio di maggioranza) in quanto contrari a norme di legge imperative
Alle deduzioni dei convenuti, gli attori replicavano affermando che i patti erano da ritenere validi. in quanto il socio di maggioranza nel sottoscriverlo vincolava di fatto la società per aver agito anche quale dominus .
A sostegno di quanto ora detto, è bene precisare che per loro natura, i patti parasociali sono accordi che insorgono, tanto all'atto della costituzione, quanto nel corso della vita di una società, e sono preordinati al fine di dettare regole ben precise da seguire nell'ambito della vita societaria ; possono intervenire anche solo tra alcuni dei soci, nei cui confronti soltanto sono vincolanti. Hanno quale limite quello di essere inefficaci nelle ipotesi in cui contrastano con norme imperative ovvero quando lo scopo sia quello di eludere norme inderogabili. Per quanto attiene la natura e carattere precipuo dei patti parasociali, si precisa che, pur essendo normata la loro esistenza, deve riferirsi che non sono disciplinate espressamente le sue condizioni di validità, ma solo le caratteristiche che debbono possedere e le finalità che si intende perseguire. In ragione di quanto ora riferito, si può affermare che la loro validità ed efficacia deve essere valutata alla stregua dei principi generali del diritto.
Nella vita quotidiana abbiamo modo di assistere ad una innumerevole varietà di patti parasociali potenzialmente assumibili in due grandi categorie , collaterali e complementari; i primi sono diretti a stabilire regole più precise in relazione alla vita sociale e, quindi, ai rapporti da intrattenere tra i soci; i secondi, invece, sono relativi alla previsione della assunzione di obblighi nei confronti della società relativamente alla erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa statutaria; il tutto è disciplinato dall'art 2341 bis del cc ed è preordinato a dare stabilità agli assetti di partecipazione societaria ovvero alla gestione ed amministrazione della società; tali principi vengono attuati mediante la disciplina del diritto di voto o sindacato di voto ovvero ponendo limiti al trasferimento delle azioni nelle società per azioni o in quelle che le controllano ( c.d. sindacato di blocco); altre volte tale ultima previsione è anche preordinata ad esercitare congiuntamente una influenza dominante.
Proprio in ragione e conseguenza della normativa molto scarna, i patti parasociali possono essere agevolmente inquadrati tra i contratti atipici; difatti, le figure, che abbiamo considerato in precedenza, vengono assimilate, per la loro causalità, il primo nella disciplina associativa ( cd sindacato di voto) mentre il secondo ( di blocco) fra i contratti con causa di scambio.
Il caso sottoposto all'esame del Tribunale altro non era che un sindacato di voto
Regola fondamentale è che i patti parasociali hanno validità ed efficacia obbligatoria solo tra i sottoscrittori, per cui non sono opponibili alla società a meno che questa non abbia partecipato espressamente alla sottoscrizione .
Dai patti sociali, quelli parasociali si differiscono perché in questi ultimi il vincolo della obbligazione è conseguenza diretta che discende unicamente dalla pattuizione sociale
La differenza esistente tra le due tipologie è conseguenza diretta della loro natura, nel senso che i patti parasociali hanno efficacia unicamente tra i sottoscrittori ( due o più soci ) ovvero tra un socio ed un organo sociale; da tali obbligazioni resta esclusa la società . Nella pattuizione sociale le obbligazioni e, quindi, il relativo vincolo obbligatorio estende i suoi effetti ai rapporti tra i soci e la società .
A tal fine è opportuno rilevare come la S.C. ha enucleato il principio in base al quale le due tipologie di patti vanno tenute distinte tra di loro, in quanto i patti parasociali non ineriscono all'organizzazione societaria, ma riferiscono prettamente ai rapporti tra i titolari di partecipazioni societarie e sono atti da tenere distinti da quelli inerenti precipuamente la manifestazione e realizzazione della organizzazione societaria.
La S.C. , sul presupposto che i patti parasociali sono convenzioni atipiche che ineriscono i rapporti individuali tra i soci, in forza dei quali vengono eseguite prestazioni in favore della società, ha ritenuto che gli stessi atti integrino la fattispecie del contratto in favore di terzo di cui all'art 1411 cc.
Il patto parasociale è obbligatorio solo tra i soci contraenti e non può incidere in alcun modo nei confronti della società; nei fatti può dirsi che i patti parasociali possono identificarsi con gli accordi che mirano a gestire il rapporto societario ovvero nell'incontro di volontà teso a regolamentare le dinamiche societarie.
Alla luce di quanto sin qui riferito, applicando i principi di cui abbiamo parlato, il Tribunale delle imprese ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della società, in quanto estranea ai patti parasociali, essendo lo stesso sottoscritto fra soci , sebbene di maggioranza.
Nei fatti, nel caso in esame, il patto parasociale non avrebbe mai potuto avere conseguenze nei confronti della società, anche per il comportamento tenuto dal socio di maggioranza che, avendo agito in proprio, di certo non poteva scavalcare e/o sostituirsi agli organi gestori della società; analogamente, il socio di maggioranza non può sostituirsi alla società ed ai suoi organi di gestione e rappresentanza legittimamente designati ; il tutto anche in assenza di specifico mandato.
In ultimo, il Tribunale si è pronunciato anche sulle eccezioni di nullità del patto eccepite da parte convenuta, rigettando tali richieste rilevando che sono legittime le pattuizioni tese a determinare criteri di nomina degli amministratori e la neutralità del voto dell'amm.re in tutte le ipotesi di maggioranza nella approvazione di delibere; tanto anche perché non esiste alcuna norma imperativa che disponga in senso opposto.
Diversamente, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la nullità della pattuizione nella parte in cui determina il quorum minimo per deliberare al 70%, in quanto in stridente violazione dia quanto presto dall'art 2369 cc comma 4 che espressamente esclude la possibilità di innalzamento del quorum in tutte le ipotesi di approvazione del bilancio e/o di nomina e revoca dalle cariche sociali.
Sulla scorta di quanto ora detto il Tribunale ha dichiarato legittimi e validi i patti parasociali e, di conseguenza, la risoluzione del patto stesso per inadempienza del socio convenuto, condannandolo al pagamento della penale, contrattualmente stabilita. per le violazioni delle pattuizioni parasociali, in quanto l'inadempimento dedotto e provato in causa avrebbe frustrato in maniera definitiva l'interesse degli attori ad orientare le scelte di governance societaria. Sono state, invece, respinte tutte le domande formulate nei confronti della società convenuta, in ragione della riconosciuta estraneità della stessa rispetto alle pattuizioni parasociali.
di Bonaventura Franchino * *avv. cassazionista, comitato scientifico School University; giornalista pubblicista