Responsabilità

Il paziente deve dimostrare che se informato dei rischi non avrebbe fatto l'intervento

Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza n. 12593

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di Giampaolo Piagnerelli

Ricade sul paziente dimostrare che, se a seguito dell'intervento potevano esserci delle complicazioni, non avrebbe eseguito l'operazione. Ma nel caso concreto non è stata prodotta alcuna certificazione da parte della persona operata. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 12593/21.

Un soggetto ha convenuto in giudizio un oculista e l'Istituto di cura per farli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguiti a due interventi agli occhi, consistiti nel posizionamento di lenti intraoculari che avevano determinato nel tempo la cecità di un occhio e gravi ripercussioni anche sull'altro. Tra i motivi di appello la nullità della ctu in quanto l'incarico era stato dato a un dentista che a sua volta doveva chiamare in causa un collega oculista. Respinta la richiesta in quanto il presunto dentista era in realtà un medico-legale ed era stato autorizzato ad avvalersi di un ausiliario di sua fiducia per ogni opportuna indagine strumentale.

Di rilevante interesse risulta l'eccezione sollevata dal ricorrente sull'informazione in merito alla pericolosità dell'intervento. A tal proposito il paziente ha affermato che in realtà "ha sin dall'inizio inteso fare valere anche la domanda di risarcimento del danno da violazione del consenso informato in presenza di negligenza medica" . Il paziente ha ricordato come sia ragionevole ritenere che il paziente su cui grava il relativo onere probatorio se correttamente informato avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e subirne le conseguenze. Con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano, tuttavia, derivate conseguenze dannose per la salute ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che compiutamente informato avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento. Nel caso concreto il paziente non ha allegato alcuna certificazione.

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