Responsabilità

Il pedone investito è l'unico responsabile se attraversa la strada nel buio senza alcuna illuminazione

La responsabilità per fatto illecito deve essere esaminata anche sull'imprudenza e pericolosità del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa o del riconoscimento della responsabilità completamente a carico del "passante"

di Giampaolo Piagnerelli

In caso di infortunio al pedone non è possibile riconoscere la colpa totalmente a carico del conducente del mezzo investitore. Si deve, infatti, valutare con estremo rigore, anche la condotta più o meno negligente del pedone investito. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 26873/22.

Responsabilità del pedone. I Supremi giudici hanno ricordato che la responsabilità per fatto illecito deve essere esaminata anche sull'imprudenza e pericolosità del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa (ex articolo 1227, comma 1, del codice civile). Proprio per questo occorre segnalare che la sentenza appellata aveva valorizzato la presenza del pedone in orario notturno e in assenza di illuminazione, su strada extraurbana (in violazione dell'articolo 175 del codice della strada): le condizioni, quindi, erano tali da non poter far presumere una totale responsabilità in capo al conducente del veicolo. Gli Ermellini, infatti, hanno chiarito che la decisione impugnata non presentasse alcun profilo di illogicità o irriducibile contraddittorietà, tanto che le ulteriori censure del ricorrente si sostanziavano in un non consentito tentativo di mettere in discussione il giudizio di fatto operato dal giudice di merito. Per concludere – si legge nella sentenza - non si può richiamare come ha fatto il pedone investito (dichiarato unico responsabile del sinistro) il principio secondo cui «stante la presunzione del 100 per cento di colpa in capo al conducente del veicolo ex articolo 2054, comma 1, del codice civile, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente». Questo perché (come precisato prima) non è possibile partire da una presunzione di responsabilità totale a carico del soggetto investitore.

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