Penale

Il Pm può ordinare l'esecuzione della pena prima che sia dichiarata la revoca di diritto della condizionale

È tenuto solo alla contestuale richiesta al giudice di dichiarare la causa legale che fa venir meno il beneficio

di Paola Rossi

La Cassazione afferma la preminenza dell'orientamento di legittimità che riconosce al pubblico ministero il potere di ordinare l'esecuzione della pena la cui sospensione condizionale è revocata di diritto e con cui contemporaneamente sollecita il giudice a dichiarare la decadenza dal beneficio. Come afferma la Cassazione - con la sentenza n. 19894/2022 - in realtà non vi è alcuna oscillazione tra due orientamenti contrapposti per cui ha sbagliato il giudice che ha accolto l'incidente di esecuzione del condannato che sosteneva l'illegittimità dell'ordine di esecuzione prima della declaratoria da parte del giudice della revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Cassazione chiarisce che la necessità di dichiarare la revoca, determinatasi automaticamente al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge, non incide sul potere del pubblico ministero di prevedere l'esecuzione della pena ormai di fatto non più sospesa. Solamente si può affermare che l'ordine resta inefficace fino alla declaratoria del giudice dell'esecuzione di revoca del beneficio, declaratoria che va sollecitata, contestualmente all'emissione dell'ordine di esecuzione, dallo stesso pubblico ministero .

Infine, la Cassazione - nel riaffermare il potere del Pm di emettere l'ordine di esecuzione al ricorre delle condizioni di legge che rendono eseguibile la pena - precisa che non si può considerare esistente alcun conflitto di giurisprudenza in nome di un orientamento ormai da tempo abbandonato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©