Penale

Il potere di spesa in materia di sicurezza rientra tra i poteri di ordinaria amministrazione dell'amministratore delegato

Nota a sentenza: Cass. pen., Sez IV, 29 aprile 2022, n. 16562

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di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha confermato la responsabilità per il delitto di omicidio colposo, a seguito della violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché amministratore delegato di una società – sebbene preposto ai soli compiti di ordinaria amministrazione – affermando che "la competenza per le spese di ordinaria amministrazione […] non esclude il potere di spesa in materia di sicurezza; ciò in quanto è obbligo ordinario, non straordinario, e prioritario occuparsi delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza".

Questa in sintesi la vicenda processuale

La Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del legale rappresentante di una società, nonché direttore di stabilimento e RSPP della medesima, per omicidio colposo aggravato, ovvero per aver cagionato per colpa generica e specifica – avendo violato talune disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni – la morte di un dipendente. Avverso tale pronuncia l'imputato ricorreva per Cassazione adducendo, quali motivi di ricorso, la mancanza della qualifica di datore di lavoro o di specifiche deleghe in capo allo stesso – essendo stato incaricato dal CdA unicamente delle mansioni di ordinaria amministrazione – e, di conseguenza, l'insussistenza del proprio apporto causale in relazione alle condotte omissive di mancato aggiornamento del documento della valutazione dei rischi nonché di mancata formazione ai lavoratori.

La Suprema Corte non ha, tuttavia, ritenuto di poter accogliere i suddetti motivi di ricorso sostenendo che la Corte territoriale avesse correttamente individuato nell'imputato il datore di lavoro della citata società e, pertanto, il soggetto deputato alle decisioni in materia di spesa e formazione sulla sicurezza. Infatti – ritiene la Corte – i poteri organizzativi, gestionali e di sicurezza ascrivibili alle figure di amministratore delegato e legale rappresentante di una società, affidati nel caso di specie all'imputato, determinano, in capo al medesimo l'attribuzione della qualifica di datore di lavoro.

In aggiunta, i Giudici di legittimità hanno osservato come gli impegni di spesa inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori, non avendo natura straordinaria, rientrano nell'ambito del normale esercizio dei poteri e doveri formativi e di vigilanza e, pertanto, nella sfera di competenza del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Rispetto a tale profilo la Cassazione ha, peraltro, rimarcato l'opportunità di distinguere il ruolo di datore di lavoro da quello di RSPP, in quanto la concentrazione di tali funzioni in capo al medesimo soggetto rischia di determinare – come avvenuto nel caso di specie – un colposo difetto di organizzazione.

Nella vicenda in esame, ad avviso della Corte, emergono, dunque, la colpa specifica e la causalità materiale della condotta omissiva tenuta dall'imputato, dal momento che tanto l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi quanto l'obbligo di formazione dei dipendenti risultano compiti strettamente deputati alla figura del datore di lavoro nonché del responsabile della sicurezza.

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)

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