Civile

Il prestito garantito da preliminare e procura speciale a vendere è patto commissorio vietato

Se l’eventuale inadempimento del debitore/mutuatario prevede in favore del mutuante o anche di terze persone a egli legate il passaggio di proprietà di un bene si tratta di garanzia non regolare che integra l’illecito patto

di Paola Rossi

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 2023/2026 - nel decidere una vicenda sulla violazione del divieto di patto compromissorio stabilito dall’articolo 2744 del Codice civile precisa che questo opera anche per tutte le altre convenzioni tra le parti che mirino comunque al medesimo risultato vietato ossia la promessa del debitore con il quale viene deciso che in caso di inadempimento il bene dato in garanzia verrà trasferito a titolo di proprietà al creditore.

Per fornire un’interpretazione “estensiva” del patto commissorio quando cioè non è esplicito oggetto del contratto, ma ravvisabile in patti sottostanti alla pattuizione principale: in materia di patto commissorio, l’art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché, in forza della sua previsione, risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.

Vengono accolti così i motivi terzo e quarto del ricorso. Con il primo di essi il ricorrente faceva rilevare che l’erogazione di un prestito con garanzia di un terzo era stata contestualmente garantita attraverso l’imposizione dell’obbligo di conclusione di un contratto preliminare di vendita di beni del mutuatario apparentemente non direttamente al garante, ma di fatto alla madre di questi. Il preliminare era pattuito - a titolo di garanzia dell’adempimento dell’obbligo di restituzione, e dell’obbligo di rilascio di una procura speciale a vendere allo stesso garante/avvocato, contenente la previsione di mandato irrevocabile, in quanto conferito anche nell’interesse del mandatario, allorché era emerso che il debitore non era in grado di pagare il debito. L’avvocato formalmente assisteva in sede esecutiva il debitore sottoposto a una procedura espropriativa.

Il ricorrente lamentava che non fossero stati rilevati dal giudice al fine di annullamento del patto, ma anche di ampliamento del contraddittorio, alcuni elementi significativi: la designazione della genitrice dell’avvocato quale acquirente; la sproporzione del prezzo imposto nel preliminare di vendita rispetto al valore effettivo dell’immobile e, infine, la mancata restituzione della differenza tra il prezzo ricevuto dal procuratore con l’atto di vendita e quello convenuto in esecuzione del preliminare.

Con l’altro motivo accolto il ricorrente contrastava che la Corte di appello avesse mancato di considerare gli “univoci, gravi e concordanti elementi desumibili dal raccordo tra i numerosi atti acquisiti al processo, che avrebbero disvelato la consumazione, da parte dei controricorrenti, dell’illecito patto commissorio”: la carenza di collegamento formale tra la compravendita e il preliminare, dall’indicazione del prezzo oltre che dell’acquirente. Elementi che se debitamente valutati avrebbero dovuto inequivocabilmente condurre al giudizio di illiceità dell’intera operazione. In particolare della compravendita finale. Andava quindi presunto - secondo il ricorso ora accolto - che per effetto della mancata restituzione dell’importo oggetto del prestito, l’avvocato coinvolto nell’operazione si fosse di fatto assicurato la proprietà dei beni offerti in garanzia, con l’acquisto formalmente avvenuto in favore dell’anziana genitrice.

Assume altresì l’istante che non sarebbe stata considerata neanche la strettissima e indiscutibile correlazione tra l’atto di vendita e quello di mutuo, stipulati nella stessa data e la successiva procura speciale rilasciata in favore dell’avvocato da parte di persona il cui stato di indigenza era conosciuto alla controparte. Da ciò - sostiene il ricorso - si ricostruisce un quadro univoco che indica che si è presenza di un patto commissorio vietato dalla legge.

E ciò - conclude il ricorso - senza che la valutazione circa l’integrazione del patto commissorio fosse necessariamente vincolata dalla contestualità del rilascio della procura rispetto al contratto di mutuo e di vendita.

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