Civile

Il presunto padre naturale non può partecipare al giudizio di disconoscimento della paternità

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di Mario Finocchiaro

Nel giudizio di disconoscimento della paternità il presunto padre naturale non è legittimato a partecipare al giudizio stesso, né in qualità di convenuto, né di interveniente autonomo o adesivo, essendo egli portatore di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni di una o dell'altra delle parti in causa, direttamente correlato ai vantaggi e agli svantaggi che il giudicato potrebbe determinare nella sua sfera giuridica. è il principio espresso dalla Sezione I della Cassazione con la sentenza 9 agosto 2019 n. 21232 .

L'esito dei vari gradi di giudizio - Nella specie l'attore aveva proposto azione di disconoscimento della paternità, evocando in causa anche il presunto padre naturale, agendo, nei confronti di questi sia per la dichiarazione della paternità, sia per il risarcimento dei danni patiti. Accolta la domanda di disconoscimento e dichiarate inammissibili le domande nei confronti del presunto padre naturale, l'appello proposto da quest'ultimo è stato dichiarato inammissibile.

Il presunto padre naturale ha impugnato la sentenza d'appello denunziando, tra l'altro, la violazione dell'articolo 164 Cpc in relazione alla assoluta incertezza e indeterminatezza [nella citazione introduttiva di primo grado] dei requisiti di cui all'articolo 163, nn. 3 e 4 Cpc. Il ricorso è stato rigettato, in applicazione del principio che precede.


I precedenti sul tema del disconoscimento - Analogamente, rispetto al giudizio di disconoscimento della paternità non esiste alcuna legittimazione del presunto genitore naturale, il quale come non può promuovere il relativo procedimento, né intervenirvi, così non è legittimato ad impugnare il provvedimento di revoca del decreto di nomina di un curatore speciale al minore infrasedicenne, adottato ai sensi dell'articolo 244, ultimo comma, Cc, Cassazione, sentenza 6 aprile 1995, n. 4035, in «Giustizia civile», 1995, I, p. 240, nonché in «Diritto di famiglia», 1996, p. 896, con note di L. Tosti, «Verità o menzogna nella vita del minore: così la Cassazione elude la soluzione del problema» di L. Navarra, «Ancora sul padre naturale ed azione di disconoscimento della paternità». Sempre in argomento cfr., altresì, Cassazione, sentenza, 10 gennaio 1989 n. 25, in «Rivista giuridica della scuola»1990, II, p. 1111 (con nota di C. Daniele, «Ancora sulle azioni di disconoscimento e di contestazione di legittimità del figlio»), secondo cui il preteso padre naturale del figlio che, nato da madre coniugata, abbia lo stato di figlio legittimo del marito di questa, non può esperire per contrastare la paternità legittima l'azione di contestazione della legittimità ex articolo 248 Cc, nonché Cassazione, sentenza 18 settembre 1986, n. 5661, in «Giurisprudenza italiana», 1987, I, 1, c. 1216 (con nota di F.M. Cirillo, «Contestazione dello stato di figlio legittimo») ove, tra l'altro, la precisazione che l'azione di disconoscimento della paternità non spetta ai soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dall'articolo 244 Cc, tra i quali non rientra il preteso padre naturale.

Per utili riferimenti, nella stessa ottica della pronunzia in rassegna, nel senso che avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità legittima, è inammissibile l'opposizione di terzo di colui che sia indicato come genitore naturale, il quale deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'articolo 404 c.p.c. presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata, Cassazione, sentenza 17 luglio 2012, n. 12211, in «Foro italiano», Rep., 2012, si veda «Opposizione di terzo», n. 4.

Con riferimento a casi di specie si è affermato, in giurisprudenza:
- il riconoscimento di figlio naturale, originariamente improduttivo di effetti giuridici per contrasto con lo status di figlio legittimo di altro genitore del soggetto riconosciuto, acquista efficacia ex tunc a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento della paternità da quest'ultimo esperita con riguardo al (presunto) genitore legittimo, Cassazione, sentenza 5 novembre 1997, n. 10838, in «Foro italiano», Rep., 1997, si veda «Filiazione», n. 41;

- la disciplina ex articolo 580 del Cc non può essere applicata nel caso in cui il figlio naturale nato in costanza di matrimonio, nella piena consapevolezza della sua situazione, raggiunta la maggiore età, abbia preferito non disconoscere il padre legittimo e così porsi volontariamente nell'impossibilità di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del vero genitore; egli non può, inoltre, pretendere diritti successori sull'eredità di quest'ultimo a detrimento dei fratelli naturali, cumulando, almeno in teoria, tale provento ereditario con quanto spettantegli sull'eredità del padre legittimo, Tribunale Brindisi Mesagne, sentenza 22 febbraio 2007, in «Diritto di famiglia», 2009, p. 1789;

- le norme vigenti non consentono che al figlio legittimo sia attribuito uno stato diverso fintanto che non ne sia disconosciuta la paternità; pertanto, legittimamente viene negata la dispensa dalla ferma di leva ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge 24 dicembre 1986, n. 958 a chi affermi di trovarsi nella condizione di genitore naturale di minore a suo carico il quale, ancorché figlio della convivente risulti altresì figlio legittimo del marito di costei, e ciò anche se sia in corso (ma non definito) il procedimento per il disconoscimento della paternità, Tar Puglia, se. Lecce, 28 gennaio 1989, n. 47, in Tribunali Amministrativi Regionali, 1989, p. 1073.

Ricordate in motivazione, nella pronunzia in rassegna:

- nel senso che la sentenza che accolga la domanda di disconoscimento della paternità, in quanto pronunciata nei confronti del Pm e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata erga omnes, essendo inerente allo status della persona; pertanto, né colui che è indicato come padre naturale, né i suoi eredi, sono legittimati passivi nel relativo giudizio e la sentenza che accolga la domanda di disconoscimento è a loro opponibile, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio, Cassazione, sentenza 16 gennaio 2012, n 430, in «Foro italiano», Rep., 2012, si veda «Filiazione», n. 50;

- per l'affermazione che nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex articolo 263 Cc, il presunto padre naturale non è legittimato ad intervenire nel giudizio, né in qualità di interveniente autonomo né di interveniente adesivo, essendo egli portatore di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, direttamente correlato ai vantaggi ed agli svantaggi che il giudicato potrebbe determinare nella sua sfera giuridica, Cassazione, ordinanza 22 agosto 2018, n. 20953, ivi, 2018, voce citata, n. 38;

- per il rilievo che, promosso, a seguito del vittorioso esperimento di azione di disconoscimento di paternità, giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale ai sensi dell'articolo 274 Cc, deve escludersi che, rispetto a questo giudizio, abbia carattere pregiudiziale la causa di opposizione di terzo, che il presunto padre naturale abbia intentato contro la sentenza di disconoscimento di paternità, e che, pertanto, sussistano i presupposti, di cui all'articolo 295 Cpc, per la sospensione del giudizio di ammissibilità; difatti - posto che la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'articolo 404 Cpc, presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata - non sussiste un nesso di pregiudizialità tra il procedimento di disconoscimento della paternità legittima (asserito pregiudiziale) e quello instaurato per il riconoscimento della paternità naturale (asserito pregiudicato), dal momento che il solo oggetto di quest'ultimo giudizio è per l'indicato padre biologico costituito dal suo diritto ad escludere la paternità naturale ex adverso pretesa, non anche da quello a vedere affermata la paternità disconosciuta nell'altro procedimento, Cassazione, sentenza 9 giugno 2005, n. 12167, ivi, 2005, voce cit., n. 40.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenza 9 agosto 2019 n. 21232

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