Penale

Il principio del cosiddetto giudicato cautelare

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Procedimento - Esito - Formazione del giudicato cautelare - Portata ed estensione - Indicazione.
In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 11 giugno 2020 n. 17973

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Procedimento - Esito - Formazione del giudicato cautelare - Portata ed estensione - Fattispecie.
Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa a seguito di appello avverso un'ordinanza di rigetto ex art. 299 cod. proc. pen., poiché i giudici, in quella sede, avevano operato una riqualificazione giuridica del fatto invece preclusa dal c.d. "giudicato cautelare").
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 giugno 2018 n. 27710

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Procedimento - Esito - Formazione del giudicato cautelare - Portata ed estensione - Fattispecie.
In forza del principio del c.d. giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus ovvero del ne bis in idem cautelare), in assenza di elementi di novità non è consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il provvedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame o allo stesso mai devoluto, producendosi un effetto stabilizzante dei medesimi presupposti.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 giugno 2018 n. 27710

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Efficacia preclusiva del giudicato cautelare - Estensione alle questioni logicamente connesse con quelle dedotte - Sussistenza.
L'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 febbraio 2018 n. 8900

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Giudicato cautelare - Rilevanza endoprocessuale - Effetto preclusione in diverso procedimento - Esclusione - Fattispecie.
Il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che non può invocarsene l'effetto preclusivo nell'ambito di un diverso procedimento cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la revoca di una precedente misura cautelare, disposta per la sopravvenuta carenza del pericolo di reiterazione, non poteva essere fatta valere, quale giudicato cautelare, nell'ambito di un diverso procedimento conseguente all'adozione di una nuova misura cautelare).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 novembre 2017 n. 54045

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Giudicato cautelare - Rilevanza endoprocessuale - Effetto preclusione in diverso procedimento - Esclusione - Fattispecie.
In tema di misure cautelari, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse all'esito del procedimento incidentale di impugnazione assume una portata più circoscritta rispetto all'estensione propria del giudicato sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché circoscritta alle sole questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, sebbene non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte), con esclusione delle questioni deducibili.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 1 dicembre 2015 n. 47482

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