L’ANALISI DELLA DECISIONE
Il criterio di appropriatezza di determinate categorie di prestazioni sanitarie, come scelta di programmazione volta al contenimento della spesa pubblica, assume connotazione di ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo entro i consueti limiti della manifesta irragionevolezza ed errore di fatto. La sentenza del 4 ottobre 2023, n. 5394 della Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli ha trovato il punto di equilibrio fra il principio dell’appropriatezza e la discrezionalità amministrativa, riconoscendo, da un lato, il diritto della minore a ricevere trattamenti modulati sulla sua specifica situazione, dall’altro, assegnando alla Pubblica Amministrazione un termine di sessanta giorni per effettuare le nuove valutazioni - tecnico-discrezionali - ed elaborare un nuovo piano terapeutico individualizzato.
LA VICENDA PROCESSUALE
Nel febbraio del 2023, una A.S.L. campana elaborava un Progetto Riabilitativo Individualizzato a favore di una minore affetta da autismo.
Ritenendo le prescrizioni inappropriate, in quanto formulate senza alcuna valutazione del quadro sanitario della bambina o dei benefici passati, attuali e futuri derivanti da una terapia differente, i genitori impugnavano il documento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, chiedendone l’annullamento. La coppia, inoltre, domandava...