Penale

Il problema tecnico della videoconferenza non consente la sostituzione del legale di fiducia

La Cassazione chiarisce, con la <a uuid="" channel="" url="https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/04/29/16120.pdf" target="">sentenza n. 16120/2021</a>, la piena applicabilità ai procedimenti camerali di sorveglianza ed esecuzione della causa di nullità per violazioni del diritto di difesa dovuti all'assenza della parte o del difensore

di Paola Rossi

Sbaglia il tribunale che ritiene "non indispensabile" la presenza del difensore di fiducia nell'ambito di un procedimento camerale. Se vi è stata la nomina da parte dell'imputato e l'assenza dell'avvocato non è una sua colpa il giudice non può sostituirlo con un difensore d'ufficio. La Cassazione di fatto chiarisce, con la sentenza n. 16120/2021, la piena applicabilità ai procedimenti camerali di sorveglianza ed esecuzione della causa di nullità per violazioni del diritto di difesa dovuti all'assenza della parte o del difensore.

Quindi scatta nullità della decisione e di tutti gli atti conseguenti se il giudice nomina difensore d'ufficio dell'imputato quando questi ne abbia nominato uno di fiducia, il quale risulti impossibilitato a partecipare all'udienza per legittimo impedimento ovviamente tempestivamente comunicato. E ciò vale, a maggior ragione, se l'"impedimento" è dovuto a un disguido tecnico delle strutture del tribunale che avrebbero dovuto garantire la partecipazione del legale di parte tramite videoconferenza, a cui aveva acconsentito, ma che non è stato possibile attivare.

A fronte di tale impossibilità il giudice non poteva procedere, ovviando al problema, attraverso la nomina d'ufficio del difensore. E non poteva giustificare come legittimo il "rimedio "della difesa d'ufficio poiché si trattava di procedimento camerale. Il diritto di difesa nella sua piena espressione non è infatti comprimibile in procedimenti de libertate come quelli del caso concreto.

Il ricorrente aveva fatto istanza per ottenere i domiciliari e il suo avvocato di fiducia aveva acconsentito - data l'emergenza attuale - a prestare la propria assistenza da remoto tramite collegamento di videoconferenza. Ma rilevato il problema tecnico non dovuto al legale di parte bensì agli uffici del giudice questi non poteva superare l'assenza sostituendolo d'ufficio fuori dalle ipotesi previste dalla legge.

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