Rassegne di Giurisprudenza

Il professionista che indica la partita Iva in un contratto è considerato consumatore

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti - Tutela del consumatore - Contratto stipulato da un professionista - Indicazione della partita Iva - Applicabilità della disciplina del Codice del Consumo
Ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non e' il "non possesso", da parte della "persona fisica" che ha contratto con un "operatore commerciale", della qualifica di "imprenditore commerciale" bensi' lo scopo avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto. Di conseguenza, la stessa persona fisica che svolge attivita' imprenditoriale o professionale deve considerarsi "consumatore" quando conclude un contratto per esigenze di vita quotidiane estranee all'esercizio di attività professionali o imprenditoriali. La semplice indicazione nel contratto sottoscritto dal professionista è irrilevante per escludere che quest'ultimo si possa considerare consumatore.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 marzo 2021 n. 6578

Competenza civile - Determinazione della competenza - Criterio - Disciplina di tutela del consumatore - Contratti conclusi fuori della sede commerciale - Persona fisica acquirente del bene o del servizio per l'organizzazione di una sua attività professionale, anche solo futura - Qualità di consumatore - Esclusione - Conseguenze - Foro del consumatore - Non operatività - Sussistenza
In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell'organizzazione di un'attività professionale da intraprendere, prendendo l'iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso, proprio al fine di realizzare tale organizzazione. Ne consegue, pertanto, che, ai fini della competenza, il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, che futura. (Principio enunciato ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 2021 n. 24731

Contratti negoziati fuori dai locali commerciali - Tutela del consumatore - Foro esclusivo - Consulenze
In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell'organizzazione di un'attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l'iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso. Conseguentemente, ai fini della competenza, il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, sia futura.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 2021 n. 24731

Contratti - Tutela del consumatore - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Clausola di previsione di foro esclusivo diverso da quello del consumatore - Persona fisica acquirente del bene o del servizio per l'organizzazione di una sua attività imprenditoriale - Esclusione della qualità di consumatore - Persona fisica acquirente su sollecitazione del professionista – Qualità di consumatore – Configurabilità - Fattispecie
In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, agli effetti dello scrutinio della validità di una clausola di previsione di una competenza territoriale esclusiva diversa da quella del foro di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 50 del 1992, deve ritenersi che una persona fisica non assume la veste di consumatore allorquando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell'organizzazione di un'attività commerciale da intraprendere, prendendo proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l'iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso. Viceversa, una persona fisica assume veste di consumatore anche allorquando concluda un contratto, che, pur avendo ad oggetto la vendita di uno o più beni, servizi o prodotti, si pone alla fine di un' attività di sollecitazione da parte del "professionista", volta ad ingenerare in detta persona fisica lo stimolo ad iniziare l'attività imprenditoriale. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte, in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto, esercitando i poteri di cui all'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., che il giudice di merito, in relazione a fattispecie di domanda di accertamento del recesso da un contratto che aveva avuto ad oggetto la fornitura di apparecchi automatici distributori di bevande calde, con impegno ad approvigionarsi dei relativi prodotti alimentari dalla fornitrice, avesse erroneamente escluso la qualità di consumatore dell'imprenditore che aveva preteso di esercitare il recesso invocando il foro del consumatore).
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 18 settembre 2006 n. 20175