Il progetto di riparto del curatore comunicato direttamente ai creditori
l curatore mantiene la legittimazione anche per liti future
Le procedure concorsuali, come quelle esecutive, hanno come finalità quella della soddisfazione dei creditori. Lo stesso stato passivo ruota attorno a questo principio, anticipando – a differenza delle procedure esecutive – i contenziosi tra creditori per rendere fluida la fase del riparto.
Il legislatore delegante è andato in questa direzione, affidando integralmente il riparto al curatore e relegando l’intervento del giudice alle eventuali contestazioni (articolo 7, comma 10, lettera a, legge 155/2017). Il legislatore delegato, nel dare attuazione alla delega, ha anche adottato disposizioni per ottimizzare il procedimento di riparto.
Il progetto di riparto (parziale o finale) non va più depositato in cancelleria, né sottoposto preventivamente al giudice delegato (articolo 110, secondo comma, legge fallimentare abrogata), ma va comunicato direttamente ai creditori, compresi quelli che hanno proposto opposizione (articolo 220, comma 1).
La norma è incisiva, poiché prevede che questo progetto vada redatto ove «l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile», onerando il curatore di procedere alla redazione del riparto appena possibile. Il riparto deve tenere conto degli accantonamenti generici alla stregua di un fondo rischi (ad esempio, spese future di procedura), pari al 20% delle somme disponibili, che può essere opportunamente incrementato, ad esempio in caso di imminente insinuazione di creditori privilegiati. Oggetto, poi, di accantonamento specifico (riguardante un determinato credito) sono, come in passato, specifiche categorie di crediti ammessi (articolo 227, comma 2).
La ripartizione può contemplare la discussa ripartizione anticipata a beneficio dei creditori opponenti, come anche dei creditori verso cui sono stati proposti giudizi di impugnazione o revocazione e che diversamente godrebbero di accantonamento ex articolo 227, comma 1, numero 4. Per questi crediti, il curatore “indica” le somme immediatamente ripartibili e che possono essere distribuite previo rilascio di una fideiussione (articolo 220, comma 2), intestata «in favore della procedura».
Non è stato chiarito se questa distribuzione anticipata possa operare in favore degli opponenti anche in caso di riparto finale, circostanza in contrasto con l’improcedibilità di questi giudizi in caso di chiusura della procedura (Cassazione, 19752/2017).
Se non sovvengono contestazioni dei creditori nei 15 giorni, il progetto viene dichiarato esecutivo dal giudice delegato. La norma prevede che l’istanza di esecutività del curatore venga corredata del progetto e della prova della trasmissione ai creditori, per cui vi sarà un solo deposito del progetto all’esito del decorso del termine quindicinale dall’ultima delle comunicazioni ai creditori.
Immutata è rimasta la fase delle contestazioni, affidate a un reclamo sui generis, che comporta la decisione anche in ordine agli eventuali accantonamenti innescati dalla controversia sul riparto (articolo 220, comma 5).
Singolare è la disposizione contenuta nell’articolo 220, comma 1, nella parte in cui prevede che, anche in assenza di somme disponibili, il curatore ogni quattro mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo debba inviare ai creditori un «prospetto delle somme disponibili». In altri termini, se vi sono somme disponibili e distribuibili, il curatore predispone il riparto. Se non consentono una distribuzione, il curatore deve comunque inviare ai creditori un “prospetto” di quanto liquidato.
Questa comunicazione appare più agile rispetto ai prospetti semestrali (articolo 130, comma 9) ma rischia di essere ridondante per l’ufficio della curatela. Il legislatore ha previsto che ogni sei mesi (e non quattro come in questo caso) il curatore debba inviare ai creditori, dopo l’interlocuzione col comitato dei creditori, il prospetto semestrale che - come già si osservava su queste colonne il 31 gennaio scorso - non viene inviato al registro delle imprese ma è comunicato ai creditori. Questi hanno, quindi, già le necessarie informazioni sulla liquidità realizzata, per cui non si comprende l’utilità di questa comunicazione aggiuntiva e cronologicamente disallineata.
Va, comunque, segnalata l’importanza sistematica della redazione obbligatoria del riparto in caso di somme utilmente distribuibili, in quanto la sua omissione viene qualificata come giusta causa di revoca del curatore (articolo 220, comma 6). Il che va nella direzione di anticipare il soddisfacimento dei creditori e farli uscire, volta per volta che vengano soddisfatti, più rapidamente dal procedimento concorsuale.
Resta il limite dell’apprezzabilità della distribuzione, da rapportare agli interessi dei creditori coinvolti. Se i creditori sono molti con crediti frazionati, sicché l’attivo loro distribuibile appaia percentualmente non significativo, il riparto non deve essere effettuato; nel caso, invece, di attivo non rilevante che può essere distribuito tra pochi creditori o tra creditori che hanno particolari esigenze (ad esempio, crediti di lavoro), il curatore procederà al riparto.
Prima della redazione del riparto finale il curatore è onerato del rendere conto della sua gestione, anche ai fini della liquidazione del proprio compenso da parte del tribunale. A questi fini, il curatore dovrà indicare se e in che termini la liquidazione si sia discostata dalle originarie previsioni del programma di liquidazione (articolo 231, comma 1), verificandosi a consuntivo in quale misura siano state rispettate le aspettative di soddisfacimento dei creditori e in quali termini la gestione della procedura sia risultata efficiente oltre che aderente al piano iniziale.