Civile

Il promissario venditore non può avvalersi della clausola risolutiva espressa

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Compravendita immobiliare - Contratto preliminare - Clausola contrattuale - Mancato rispetto del termine per la stipula del contratto definitivo - Promissario acquirente non proprietario del bene - Risoluzione per inadempimento - Limiti.
I promissari acquirenti, ignari dell'altruità della cosa, non possono chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine. Dall'altro, per una ragione speculare, i promissari acquirenti non sono inadempimenti se, nonostante la maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il promittente venditore non è ancora proprietario del bene. Pertanto, il promittente venditore non può in questa situazione avvalersi della clausola risolutiva espressa eventualmente pattuita per il caso di inutile decorso del termine, visto che manca l'essenziale condizione dell'inadempimento del promissario.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 16 gennaio 2020 n. 787

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - Clausola risolutiva espressa clausola risolutiva espressa - Presupposti di applicazione - Inadempimento della controparte di chi se ne avvale - Insussistenza - Conseguenze - Riconducibilità della clausola all'art. 1353 c.c. - Condizioni - Fattispecie relativa a un comodato di impianto di distribuzione di carburante.
Presupposto per l'applicazione della clausola risolutiva espressa è l'inadempimento della controparte di chi se ne avvale; ove tale inadempimento non sussista, la clausola può rilevare alla stregua di condizione risolutiva ex art. 1353 c.c., purché l'evento cui si riferisce sia sufficientemente determinato, e non rimesso alla mera volontà di una parte.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 ottobre 2018 n. 24532

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Recesso unilaterale comodato di impianto di distribuzione di carburante – Clausola risolutiva espressa in caso di chiusura per "facoltà insindacabile" del comodante - Attribuzione di un diritto incondizionato di recesso - Configurabilità - Elusione della durata minima prevista dagli artt. 1, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 32 del 1998 - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della clausola.
In tema di contratto di comodato di impianto di distribuzione di carburante, la clausola che ricolleghi la risoluzione del contratto all'esercizio della insindacabile facoltà del comodante di trasferire o rimuovere l'impianto non è qualificabile come clausola risolutiva espressa e, finendo per attribuire al comodante un diritto assoluto di recesso, incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 1, comma 10, del d. lgs. n. 32 del 1998, per violazione della durata minima di cui al sesto comma di tale disposizione.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 ottobre 2018 n. 24532

Promessa di vendita – Altruità del bene - Inadempimento del promissario venditore.
L'art. 1479 primo comma cod. civ. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; invece, nel contratto di vendita, se il compratore ignora l'altruità del bene, già al momento della stipula di detto contratto il venditore è inadempiente all'obbligo di trasferirgli la proprietà del bene.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 30 gennaio 1997 n. 925

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