Rassegne di Giurisprudenza

Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto esclude la decisione sulle richieste delle parti civili

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Condanna alle spese sostenute dalla parte civile - Esclusione.
La pronuncia del giudice emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non rientra nel novero delle sentenze di condanna poiché, anche se accerta il reato, dispone il proscioglimento del medesimo per la causa di non punibilità prevista da tale norma. Il proscioglimento impedisce di statuire sulla richiesta della parte civile. Unica eccezione a tale principio è quella contemplata dall'art. 578 c.p.p. che consente la decisione sulla domanda di risarcimento quando il giudice di appello o la Corte di cassazione decidano il proscioglimento nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione. [Nel caso di specie gli ermellini hanno annullato la pronuncia di secondo grado, che aveva riconosciuto la non punibilità per tenuità del fatto, ma aveva confermato la condanna alla rifusione delle spese di giudizio alla parte civile].
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 11 febbraio 2021 n. 5433

Sanzioni civili in materia penale - Risarcimento del danno - Assoluzione ex art. 3, comma 1, d.l. n. 158 del 2012 - Condanna al risarcimento del danno - Legittimità - Esclusione.
In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, è illegittima la sentenza che assolvendo l'imputato in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, condanni il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, perché, ad eccezione del caso previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., il giudice penale può decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo quando pronunci sentenza di condanna.
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 1 marzo 2019 n. 8940

Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Condanna alle spese sostenute dalla parte civile - Esclusione.
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poichè si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131 bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che i diritti del danneggiato potranno trovare tutela nell'azione da proporre in sede civile).
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 10 febbraio 2017 n. 6347

Sentenza penale - Assoluzione - Per vizio totale di mente - Pronuncia da parte del giudice di sentenza di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di indennità ex art. 2047 c.c. - Impossibilità.
In caso di proscioglimento dell'imputato per vizio totale di mente, ancorché accompagnato dall'applicazione di misura di sicurezza manicomiale, è esclusa la possibilità, per il giudice penale, di pronunciare condanna al risarcimento dei danni o anche al pagamento di indennità ai sensi dell'art. 2047 c.c., in applicazione dell'art. 185 c.p., ostandovi il disposto di cui all'art. 538 c.p.p., in base al quale solo in caso di condanna penale l'imputato può essere condannato anche al risarcimento dei danni in favore della persona offesa.
Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 8 novembre 2013 n. 45228