Responsabilità

Danni da inadempimento, va provato il nesso e non l'assenza del caso fortuito

di Paola Rossi

In sede di richiesta di risarcimento va sempre dimostrato il nesso causale tra l'inadempimento del proprio debitore e il danno sofferto. La previsione dell'articolo 1218 del codice civile sulla responsabilità del debitore per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligazione non fa venir meno l'onere probatorio - a carico del creditore che lamenta il danno - sull'eziologia dell'evento subito. La norma codicistica prevede solo una presunzione di colpevolezza a carico della parte contrattuale inadempiente. Così la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 21217 del 2 ottobre 2020, ha respinto il ricorso promosso dal titolare di una ditta individuale che pretendeva il risarcimento - per la merce rovinata dall'allagamento del magazzino a seguito di violento temporale - dall'impresa appaltatrice ritenuta responsabile a causa della posa incompleta degli infissi del capannone della ricorrente.

Il ricorso respinto - La sentenza, in sintesi, esclude che la ricorrente abbia fornito prova del nesso causale tra danni subiti e il montaggio non ancora ultimato da parte della ditta di infissi. Proprio per tale deficit probatorio la Cassazione ha escluso che si potesse dare rilievo alla contestazione della ricorrente contro l'eccezionalità dell'evento atmosferico affermata dal giudice di merito. Trattasi, infatti, di argomento comunque non decisivo rispetto alla mancata prova della derivazione del danno dall'inadempimento.

La non rilevanza del caso fortuito - La ditta appaltatrice aveva ottenuto il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della propria opera da parte dell'imprenditrice danneggiata che vi si opponeva. Successivamente l'imprenditrice ha impugnato la sentenza di appello che aveva asserito la mancanza di prova del nesso tra mancata sigillatura di alcuni portoni e l'allagamento del magazzino fondando - a dire della ricorrente - la sua decisione sull'eccezionalità dell'evento atmosferico. Ma si tratta di punto inconferente rispetto alla mancata prova che il danno derivasse dalla responsabilità contattuale della ditta appaltatrice. Così la stessa ricorrente ha inutilmente appuntato le proprie ragioni alla contestazione del fatto che il temporale avesse costituito un caso fortuito. Infatti, conclude la Cassazione che questo sarebbe stato un argomento utile se la ditta appaltatrice fosse stata custode. Perciò il carattere fortuito o meno dell'evento dannoso che esclude o afferma la responsabilità sulle cose in custodia non è argomento idoneo a connettere l'inadempimento di una parte del contratto di appalto al danno subito dall'altra.

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