Il protocollo di Palermo su spese extra-assegno per mantenimento figli
Per ridurre il numero del contenzioso e favorire soluzioni stabili, diversi distretti giudiziari hanno deciso di inaugurare dei "protocolli" ad hoc, regolativi delle spese cosiddette extra. I protocolli de quibus non hanno carattere vincolante per il giudice che, però, se ne fa uso nella sua decisione, li eleva a parametro regolativo del suo caso.
Trattasi di protocolli in genere siglati nell'ambito degli Osservatori della giustizia civile, con la partecipazione della magistratura e dell'avvocatura del distretto di riferimento. Oggi gli esempi sono ormai molti: basti ricordare Roma e Milano, per citarne alcuni.
Il Consiglio nazionale forense, nel 2017, ha anche elaborato delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare.
Il distretto di Palermo e il protocollo sulle spese straordinarie per i figli - Il 2 luglio scorso, anche il Distretto di Palermo ha adottato un protocollo sulle spese straordinarie per i figli: il protocollo si distingue per i sottoscrittori. Infatti, non è firmato solo dal presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati ma anche dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia, operanti sul territorio di Palermo. Una così ampia base democratica indubbiamente regala grande forza al protocollo che in questo modo tende ad avere seguito anche a prescindere dal contenzioso e cioè nella fase anteriore, di mediazione, negoziazione e collaborativa. In altri termini, l'effetto può essere quello di prevenire liti su specifici aspetti.
Il protocollo è introdotto da una premessa normativa. In protocolli del genere - destinati a influenzare l'attività giurisdizionale di un determinato territorio - è prudente e consigliabile la massima sintesi in premesse normative del genere, per evitare, sia pur solo indirettamente, eccessivi "vincoli" a un'attività che deve, in astratto, restare libera. Dunque, un conto sono le indicazioni sulle spese extra che il giudice può far sue nella decisione (caso per caso), un conto sono le interpretazioni di norme di Legge. Valga un esempio: se è vero che la maggior parte delle decisioni opta per un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, è anche vero che la normativa vigente non lo impone affatto. Una modalità tuttora valida è, infatti, il cosiddetto "mantenimento diretto" (senza assegni). Ecco: un protocollo che obbligasse la prima metodologia sconfinerebbe in un campo che a questi strumenti non compete. Il protocollo palermitano, sul punto, è molto attento e rispetta la natura e la funzione dello strumento adottato (anche se la premessa avrebbe potuto essere anche più sintetica). Nei contenuti, il protocollo palermitano è certamente contemporaneo per aver incluso spese ormai tipiche ma non sempre prese di mira da questi strumenti: ad esempio, il costo del biglietto al cinema o le spese per una festa; il costo delle ricariche telefoniche, etc. Il protocollo è siglato dall'avvocatura locale ma si discosta dalle linee guida del Cnf.
Le voci di spesa - Nel merito, il protocollo palermitano identifica la voce di spesa (tra quelle più correnti) e la qualifica giuridicamente, assegnandole la natura di spesa ordinaria (quindi inclusa nell'assegno di mantenimento) o extra . Nell'assegno di mantenimento mensile rientrano: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco, carburante, ricarica telefonica cellulare, barbiere, estetica, attività ludiche e ricreative (es. cinema, feste, etc.). Il protocollo ha cura di definire questo assegno "eventuale" (si pensi a quanto poc'anzi osservato): in questi dettagli, si apprezza la prudenza e il pregio del lavoro svolto dal gruppo di lavoro (perché il protocollo, in questo modo, non lascia intendere che il giudice è tenuto a optare per il mantenimento indiretto).
Il protocollo individua, quindi, le spese extra-assegno, ma lo fa distinguendo tra due categorie. In primis le spese extra rimborsabili limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro genitore anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori. Si tratta di spese necessarie per cui l'esborso non è evitabile e quindi negoziabile: da qui l'obbligo del rimborso a prescindere dalla preventiva concertazione. Vengono poi individuate spese extra-assegno il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo dei genitori.
Osservazioni - Il protocollo palermitano presenta indubbi aspetti di utilità, come tutte le esperienze protocollari simili. Interviene, peraltro, in parte, su un terreno oggetto di contrasti in giurisprudenza e quindi mira a prevenire liti giudiziarie. Restano aspetti pratici da chiarire ma sarà la prassi a dare le risposte opportune: ad esempio, se il giudice, fissando la regola delle spese extra tra i genitori, dovesse aderire al protocollo, non basterebbe il mero richiamo al medesimo ma sarebbe anche necessario averlo acquisito agli atti, non trattandosi di provvedimento normativo (si pensi, per analogia, alle tabelle dell'Osservatorio di Milano sulla liquidazione del danno non patrimoniale).