Professione e Mercato

Il punto su variazione dei tassi di interesse e usura sopravvenuta

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di Fabrizio Di Paolo


L'usura che, al momento della stipula del contratto con la banca non sussiste, ma che sopraggiunge in un momento successivo a causa della variazione dei tassi di interesse prende il nome di usura sopravvenuta. L'usura sopravvenuta, perciò, si ha quando, a seguito di fluttuazioni degli interessi, il tasso applicato al contratto, originariamente al di sotto delle soglie dell'usura, lo supera in un momento successivo.


Per ripetere le stesse parole della Cassazione, l'usura sopravvenuta si caratterizza per pattuizioni che, valide al momento della contrattazione, siano venute successivamente a trovarsi come non corrispondenti ai valori soglia periodicamente rilevati dal Ministero dell'Economia. Il tema dell'usura sopravvenuta è stato di grande attualità fino all'intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 19/10/2017 n. 24675) che di fatto ha chiuso il dibattito e indirizzato le successive decisioni salvo per la questione del conto corrente.


L'usura sopravvenuta: contratti conclusi prima della riforma del 1996
La problematica dell'usura sopravvenuta è una questione articolata che si protrae nel tempo. La giurisprudenza, per i contratti antecedenti all'entrata in vigore della legge sull'usura, è sostanzialmente costante nell'affermare che l'analisi dell'usura originaria vada valutata con le regole allora in vigore; cioè al momento della pattuizione. La motivazione risiede nel fatto che risulterebbe difficile capire se vi sia usura in quanto sarebbe particolarmente complicato individuare gli elementi che indichino quando l'usura si manifesta. Ma nel momento in cui la legge contro l'usura entra in vigore allora i contratti ancora in essere risentirebbero inevitabilmente della nuova disciplina. Quali sarebbero, perciò, gli effetti che ne scaturirebbero?

La risposta è che si paleserebbe l'obbligo da parte dell'istituto di credito di ricalcolare il piano di ammortamento con i tassi di interesse entro i limiti della soglia usura e con il divieto di richiedere al cliente interessi che derivano da tassi contrattualmente stabiliti che eccedono la soglia massima permessa; che sono, peraltro, le conseguenze che derivano dalla presenza di usura sopravvenuta.

In tema di usurarietà sopravvenuta, infatti, la Cass. 11 gennaio 2013, n. 602 indica che "giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo, Cass. N. 25182 del 2010) precisa che, con riferimento a fattispecie anteriore (come - pacificamente - nel caso che ci occupa) alla L. n. 108 del 1996, in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultra-legali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta; l'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato.

Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale, come invece disposto dal giudice del rinvio.

Al contrario, come sembra suggerire lo stesso ricorrente principale, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato la L. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali); al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia".


Usura Sopravvenuta e contratti conclusi dopo della riforma del 1996
Il limite di tale orientamento è rappresentato dalla legge stessa, che non evidenzia alcun riferimento all'usura sopravvenuta.

E´ lo stesso legislatore, con interpretazione autentica, ad indicare quando vi sia usura: e lo fa con il più volte citato D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 24/2001 concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108 che ha espressamente previsto che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Tale previsione è stata "vagliata" positivamente da parte della Corte Costituzionale con sentenza del 25 febbraio 2002, n. 29.

La Cass. con sentenza del 27 settembre 2013, n. 22204 ricorda che il momento per valutare la presenza dell'usura sia il momento della pattuizione non essendo dunque ipotizzabile l'usurarietà sopravvenuta: "la natura usuraria del tasso di interesse va verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione […]".

La sentenza, perciò esclude che possa esistere un'usura sopravvenuta che possa originare dalla variazione dei tassi "del resto, anche "l'argomento logico" - di per sé comunque non sufficiente - basato su una diversità di determinazione del tasso di interesse tra i contratti di mutuo e quelli di conto corrente si mostra comunque debole, considerando che in entrambi, ove il tasso di interesse sia variabile, devono essere predeterminati in contratto (anche nel vigore della normativa anteriore alla L. n. 154 del 92) i criteri di riferimento per la sua determinazione". Ad ulteriore conferma precisa che tale accertamento circa la presenza di un'usura sopravvenuta è stato inutile, dovendo aver riguardo esclusivamente al momento della stipula del contratto: "la consulenza tecnica d'ufficio aveva comunque escluso, con calcoli in sè non contestati, la ricorrenza nella specie della denunciata ipotesi di superamento del tasso soglia, nel corso del rapporto. Considerazione che si mostra evidentemente, una volta esclusa la rilevanza nella specie di tale accertamento, del tutto ultronea, sì da rendere priva di interesse per i ricorrenti la relativa.


Le tesi contrapposte
Nel riepilogare più compiutamente e riprendendo quanto esposto nel paragrafo precedente si desidera chiarire che alla base del dibattito sulla qualifica di usurarietà degli interessi vi sia il concetto del tempo. Più specificatamente, al fine di dichiarare usurari gli interessi (anche da usura sopravvenuta), si deve avere come parametro il riferimento temporale. Ci si chiede, cioè, se si deve prendere a riferimento il momento della conclusione del contratto (con la relativa inconsistenza concettuale di una successiva diminuzione del tasso soglia) oppure sia doveroso operare sempre un confronto ed un successivo presumibile adeguamento degli interessi di volta in volta maturati in relazione alle singole operazioni aventi tassi soglia pro tempore vigenti. Lo spartiacque dei due orientamenti è il momento di realizzazione del negozio avendo come riferimento la legge anti-usura che come noto non indica chiaramente quale sia il momento da prendere in considerazione per poter effettuare la comparazione delle condizioni contrattuali. Come già esplicitato sopra il termine ed il concetto di usura sopravvenuta va, con un primo significato, riferito a tutte quelle operazioni, che erano sorte prima della data di entrata in vigore della L. 108 del 7 marzo 1996 e che quindi erano ancora in corso quando la stessa ha iniziato ad esplicitare i suoi effetti.

Il secondo orientamento di pensiero, invece, afferma che si potrebbe configurare usura sopravvenuta allorquando le condizioni contrattuali originariamente convenute in misura lecita (quindi al di sotto della soglia usura) in un secondo momento, a causa della variazione in diminuzione del tasso soglia, divengono automaticamente superiori allo stesso protempore vigente. Per tale fattispecie secondo alcuni è ipotizzabile con confronto regolare ed un successivo eventuale adeguamento degli interessi di volta in volta maturati in relazione alle singole operazioni aventi tassi soglia pro tempore correnti.
La tesi favorevole
Parte della giurisprudenza e della dottrina danno evidenza alla sopravvenuta usurarietà degli interessi e delle altre spese. Secondo tale posizione l'analisi della valutazione andrebbe effettuata non al momento della stipula del negozio ma al momento della maturazione degli interessi oppure al pagamento degli interessi. Diverse sentenze, per rapporti antecedenti la L.108/96, hanno disposto in tal senso ; favorevoli all'indirizzo della Cassazione anche diversi tribunali di merito e l'ABF che hanno recepito la posizione assunta dalla Suprema Corte.


La tesi contraria
Secondo tale tesi il momento corretto per effettuare la comparazione delle condizioni contrattuali con il tasso soglia è il momento della stipula del contratto.


E ‘opportuno ricordare che la L.108/96 non contiene un dato temporale a cui fare riferimento per la verifica della presenza dell'usurarietá delle condizioni stipulate in contratto. Quindi al fine di fare chiarezza il legislatore intervenne con la legge di interpretazione autentica, e quindi vincolante, del 2000 (art. 1 D.L. 29 dicembre 2000 convertito in L. dall'art.1 della L. 28 febbraio 2001 n. 24) affermando che " ai fini dell'applicazione dell'art 644 c.p e dell'art. 1815, secondo comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Tale interpretazione autentica, si ricorda, è stata oggetto di valutazione di costituzionalità nel 2002 da parte della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 29 ha validato la norma di interpretazione autentica riferendo che le sanzioni di cui agli artt. 644 c.p. ed 1815 del cc devono far riferimento esclusivamente alla pattuizioni originariamente usurarie. A seguito della posizione assunta dalla Corte Costituzionale e della sua sentenza n. 29/2002 sia la Cassazione che i giudici di merito hanno cambiato il loro convincimento giuridico allineandosi così all'orientamento costituzionale ; e con loro anche la dottrina sia penalistica che civilistica. 8.4 2013 anno di travaglio da parte della Suprema Corte.


Gli Ermellini, però, nel corso del 2013 sembrano voler tornare, almeno in parte, sui loro convincimenti emettendo delle sentenze che inducono verso un percorso giuridico, in particolare con le sentenze n.602 e 603 del gennaio del 2013, di ripensamento del loro orientamento a tal punto da generare riflessi anche sul contezioso bancario. Se per questo particolare argomento il contenzioso era destinato ad interrompersi o comunque a subire un importante calo, la produzione di alcune sentenze ha, invece, prodotto un'impennata non indifferente.


Con la prima sentenza, la n. 602 del 11 gennaio 2013, la Corte che fu chiamata a fornire una risposta per i rapporti antecedenti alla L.108/96 afferma il principio della possibile rilevanza dei tassi soglia, calcolati ogni trimestre da Banca d'Italia, anche in relazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/96 sull'usura. In particolare asserisce "Valide dunque le […] clausole contrattuali, […] va richiamato l'art. 1 L. n. 108/96 che ha previsto la fissazione di tassi soglia […] al di sopra dei quali gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo Cass. 5324/2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli art. 1419, secondo comma e 1399 c.c., circa l'inserzione automatica delle clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia."


La Suprema Corte dichiara, altresì, che la pronuncia della Corte di Appello di Roma, per la quale si è fatto ricorso in Cassazione, per le pattuizioni anteriori alla legge 108/96, "precisa correttamente l'illegittimità degli effetti, relativamente ai rapporti non ancora esauriti, con sostituzione del tasso divenuto usurario con il tasso soglia…".


La Corte di Cassazione, in sostanza, rinforza il principio per cui sono sì valide le clausole riguardanti gli interessi anteriori alla legge 108/96 ma asserisce anche il principio che esse, con il sopraggiungere dei successivi tassi soglia, divengono illegittime negli effetti a partire dal momento in cui intervengano i medesimi a più bassi tassi usurari, generandosi in tal modo un fenomeno di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. ed applicandosi da tale momento il tasso soglia corrispondente (in luogo del maggiore interesse contrattuale) rispetto alla porzione di rapporto non ancora esaurita, ad es. in ordine agli interessi moratori ancora dovuti.


Anche con la sentenza n.603, sempre dell'11 gennaio 2013, la Corte, sempre chiamata a rispondere circa la manifestazione degli effetti per i rapporti antecedenti alla L.108/96, ribadisce il suo ripensato orientamento a favore dell'usura sopravvenuta affermando "Con riferimento a fattispecie anteriore alla L. 108 del 1996 (disciplina "anti - usura"), in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultra-legali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta. L'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato. Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale. Al contrario, qualora si tratti di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato l'art. 1 L. n. 108 del 1996 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo,) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, secondo comma e 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia".


Con la terza sentenza, la n.350 del 9 gennaio 2013, la suprema Corte sembra,invece, aver fatto un passo indietro assumendo quasi una posizione opposta alle ultime due sentenze, la n. 602 e la n. 603. Nella sentenza n. 350 non si è affrontato il problema, qui in discussione, dell'usura sopravvenuta; non vi è alcuna chiara espressione dalla quale si possa evincere che l'usura sopravvenuta si possa applicare anche ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della L. 108/96 ma ci si limita ad affermare che si deve applicare il tasso soglia in un periodo successivo alla stipula. In sostanza, quindi, si applicano gli effetti che originano dalla esistenza dell'usura sopravvenuta, senza però analizzare concretamente la presenza o meno di tale fattispecie usuraria. Si può affermare, perciò, che i fattori da prendere in considerazione per poter affermare la tesi di tale presenza risultino assenti come d'altronde risulta essere originariamente assente la motivazione.


La Cassazione nelle indicate precedenti sentenze espressamente affermava che in presenza di rapporti non esauriti doveva essere richiamato "l'art. 1 L. n. 108 del 1996 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo,) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, secondo comma e 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia". "Se si ammette, come fa tale decisione, la ricorrenza dell'usura sopravvenuta per i contratti successivi alla riforma del 1996 la conseguenza è quella per cui i tassi applicati tempo per tempo dovrebbero essere limitati, se superiori in un dato periodo, al tasso soglia" .


Un'altra importante sentenza della Cassazione, però, penale è la n.8353 del 16 gennaio 2013 che nel richiamare esplicitamente la legge 24/2001 di interpretazione autentica afferma che va "ricordato in diritto che ai sensi della L. 28 febbraio 2001 n. 24, art. 1, gli interessi devono ritenersi usurari se eccedono il limite legale al momento della loro pattuizione e non del loro pagamento e ciò a prescindere dal fatto che il reato di usura possa ritenersi consumato in tale secondo momento S (Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248142). A sua volta, come noto, il tasso legale di soglia viene determinato, ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, aumentando della metà i valori determinati periodicamente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei tassi effettivi globali medi (TEGM) rilevati dalla banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi", escludendo, pertanto, qualsivoglia possibilità interpretativa di un eventuale presenza di usura sopravvenuta.


Con l'ultima sentenza la n. 21885 del 25 settembre 2013 la Cassazione ha chiarito che "i criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, primo comma, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (conv., con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), norma riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della Corte Costituzionale"; perché – come sottolineato dalla Corte – al fine di stabilire se si è in presenza di usura è necessario verificarne l'ammontare al momento della stipulazione del contratto e non al momento del pagamento.


Quindi con tale pronuncia la Cassazione ha rinnegato se stessa ed i principi da lei stessa sanciti con le sentenze n.602 e n.603; nelle quali, i giudici avevano affermato che gli interessi maturati successivamente all'entrata in vigore della legge n.108/1996 nell'ambito di rapporti sorti prima della vigenza della stessa non potessero eccedere i "tassi soglia" medio tempore vigenti. Con tali sentenze pertanto, il tasso di interesse convenuto dalle parti, qualora eccedente la soglia di usura, sarebbe stato sostituito – ex artt.1339 e 1419, secondo comma, c.c. – dal "tasso soglia".


In conclusione, la sentenza in esame, considerando rilevante unicamente il momento genetico della pattuizione del tasso d'interesse, ha sancito l'irrilevanza della cosiddetta "usura sopravvenuta" nell'ambito dei rapporti di mutuo.
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Il presente contributo è tratto da un elaborato in tema di anatocismo e mutuo, redatto per Diritto24 dal dott. Fabrizio Di Paolo*, clicca qui per consultare l'approfondimento completo
*Dottore Commercialista-Revisore Contabile - Perito Camera di Commercio di Roma

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