Rassegne di Giurisprudenza

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile nell'ambito di rapporti fondati su vincoli solidaristici

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti - Art. 572 c.p. - Relazione fondata sul matrimonio – Estensione a relazioni connotate da legami di solidarietà.
L'art. 572 cod. pen. è applicabile non soltanto ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma ad ogni relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi ed aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. Questo vale in particolare quando il legame - in ragione della genitorialità condivisa di figli minori - presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà.
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 25 maggio 2021 n. 20739

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere - Atti persecutori nella forma aggravata di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Rapporti tra le fattispecie.
Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe quello di atti persecutori quando, nonostante l'avvenuta cessazione della convivenza, la relazione tra i soggetti rimanga comunque connotata da vincoli solidaristici, mentre si configura il reato di atti persecutori, nella forma aggravata prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., quando non residua neppure una aspettativa di solidarietà nei rapporti tra l'imputato e la persona offesa, non risultando insorti vincoli affettivi e di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale.
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 22 dicembre 2020 n. 37077

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere - Rapporti familiari di fatto - Mera instaurazione di una relazione clandestina - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato - Condizioni.
In tema di maltrattamenti in famiglia, non è configurabile una relazione assimilabile a quella familiare nel caso di due persone che, coltivando una relazione clandestina, utilizzino un appartamento esclusivamente quale base dei loro incontri.
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 1° dicembre 2020 n. 34086

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere - Rapporti tra genitori e figli e tra fratelli e sorelle non conviventi - Condivisa cessazione di reciproca assistenza morale ed affettiva - "Affectio familiaris" - Esclusione - Fattispecie.
In tema di maltrattamenti in famiglia, la condotta penalmente sanzionata non richiede la mera esistenza di un rapporto parentale tra l'autore della condotta e la persona offesa, occorrendo l'effettiva convivenza o, quanto meno, rapporti di reciproca assistenza morale ed affettiva, sicché il reato non è configurabile ove risulti la definitiva disgregazione dell'originario nucleo familiare. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato sul presupposto che l'imputato, figlio e fratello delle persone offese, aveva interrotto con queste qualsivoglia rapporto familiare, non potendo neppure integrare il requisito della convivenza la mera condivisione di parti comuni dell'edificio all'interno del quale ciascuno disponeva di un autonomo appartamento).
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 28 febbraio 2020 n. 8145

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere - Cessazione della convivenza - Prosecuzione della precedente condotta illecita - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte proseguano dopo la cessazione della convivenza della vittima con l'agente, allorché non siano venuti meno i vincoli di solidarietà che derivano dalla precedente qualità del rapporto intercorso tra le parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna che ha ravvisato il reato anche in relazione alle condotte tenute dal padre nei confronti della figlia naturale dopo la fine della convivenza).
Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 28 ottobre 2019 n. 43701

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere - Maltrattamenti - Assenza di convivenza - Genitorialità condivisa - Sussistenza del reato - Condizioni.
È configurabile il reato di maltrattamenti in situazione di condivisa genitorialità, anche in assenza di convivenza, a condizione che la filiazione non sia stata un evento meramente occasionale ma si sia quantomeno instaurata una relazione sentimentale, ancorché non più attuale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale, autonomo rispetto ai doveri connessi alla filiazione.
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 11 settembre 2019 n. 37628