Penale

Il reato di rissa, presupposti e caratteristiche

Giuridicamente la rissa è quindi uno scambio volontario, reciproco e contestuale,di più atti di violenza fisica tra almeno tre persone, tutti diretti ad arrecare un'offesa agli altri partecipanti, e da cui derivi un concreto pericolo per la vita o perl'integrità personale dei partecipanti stessi o di terzi estranei

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di Virgilia Burlacu e Massimo Bianca*

1. Che cos'è il reato di rissa e quali sono i presupposti

2. Elemento oggettivo e soggettivo

3. Caratteristiche

4. Differenze con altre fattispecie di reato***

1. Che cos'è il reato di rissa e quali sono i presupposti

Il reato di rissa è un delitto previsto dall'art. 588 del codice penale che recita:

" Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000.Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa ".

Giuridicamente la rissa è quindi uno scambio volontario, reciproco e contestuale,di più atti di violenza fisica tra almeno tre persone, tutti diretti ad arrecare un'offesa agli altri partecipanti, e da cui derivi un concreto pericolo per la vita o perl'integrità personale dei partecipanti stessi o di terzi estranei.

Si tratta inoltre di un reato di pericolo (quantomeno relativamente al primo comma),perché non è richiesto un evento inteso in senso naturalistico (come ad es. la morte diuna persona), ma è sufficiente la mera partecipazione alla contesa.

L'art 588 cp prevede quindi che chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro.

La Suprema Corte si è espressa nel merito sostenendo perciò che il reato di rissarichiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevolevolontà di attentare all'altrui incolumità, presupposto che non è integrato qualora ungruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta inessere ai loro danni ( Cassazione penale , sez. VI , 04/12/2019 , n. 12200 ).

2. Elemento oggettivo e soggettivo

Il legislatore ha inserito tale fattispecie di reato al fine di tutelare la vita e l'incolumitàdella persona, sebbene un orientamento dottrinale assolutamente minoritario ritenga che trovino qui garanzia anche l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

Dette condotte devono, quindi, essere caratterizzate da uno svolgimento violento e,almeno per un certo tempo, simultaneo, oltre che dal fatto di essere contrapposte ,nonché pericolose per la vita o per l'integrità personale, in ragione, appunto, della loro natura violenta.

Da tali elementi deriva, da un lato, che non si possa considerare soggetto attivo de lreato di rissa colui che rimanga totalmente inattivo, e, dall'altro, che si possa partecipare ad una rissa sia intervenendo in un qualsiasi momento del suo decorso, sia recedendo prima che la rissa sia terminata. Non si considera, inoltre, una condotta idonea a configurare il delitto in esame, quella costituita dall'intervento del cosiddetto"paciere", ossia di chi intervenga, talvolta anche usando violenza sui corrissanti, non per dare un proprio contributo alla rissa stessa, bensì per dividere i corrissanti o,quantomeno, per farli smettere.

L'elemento psicologico del delitto di rissa consiste nella coscienza e volontà dipartecipare alla contesa con animo offensivo ( Cassazione penale, sez. V,25/02/1982, n. 4976 ).

Perché sia configurabile il delitto è stata ritenuta sufficiente la partecipazione di almeno tre persone.

I partecipanti devono essere animati dalla reciproca volontà di recare offesa agli avversari e dunque, qualora da parte dell'antagonista o degli antagonisti vi sia mera resistenza passiva (e senza precedente provocazione), il delitto di rissa non sussiste.

Risulta dunque inapplicabile la causa di giustificazione della legittima difesa, in quanto se essa sussiste, il delitto non viene mai in rilievo, a meno che, durante la rissa, uno dei contendenti non abbia una reazione assolutamente sproporzionata ed imprevedibile.

Il reato di rissa si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifichi lapartecipazione alla rissa, mentre si considera consumato nel momento e nel luogo in cui la rissa volga al termine, e ciò può avvenire o per cessazione della rissa stessa, o per abbandono della rissa da parte del singolo corrissante.

Non è configurabile il tentativo, in quanto, da un lato, qualora non si verifichi l'incontro delle singole condotte, non si può parlare di rissa, e dall'altro, una singola condotta in sé considerata non può rilevare ai sensi dell'art. 588 c.p.

Ai sensi del comma 2, qualora, durante la rissa oppure immediatamente dopo ed in sua conseguenza, sia derivata la morte o la lesione personale di una persona, sia essa un corrissante o meno, il delitto in esame risulta aggravato per chiunque vi abbia partecipato.

Si tratta di una circostanza aggravante a carattere oggettivo, in quanto si pone a carico di tutti i corrissanti per il solo fatto di aver partecipato alla rissa, anche di chi, quindi, non abbia voluto o conosciuto la morte o la lesione in questione.

Chiaramente, l'autore materiale della lesione personale o dell'omicidio,risponderà, oltre che della rissa aggravata, anche dell'ulteriore delitto da esso realizzato.

3. Caratteristiche

Il secondo comma dell'art 588 cp, come già indicato, disciplina la rissa aggravata.Questa aggravante si ha quando dalla rissa deriva una lesione o addirittura l'uccisione di qualcuno.

Altra caratteristica di questa fattispecie di reato l'abbiamo per quanto riguarda il concorso esterno. In particolare, è configurabile il concorso esterno ex art. 110 c.p.nel reato di rissa, attraverso la realizzazione di condotte atipiche, come l'istigazione ed il rafforzamento della volontà dell'effettivo partecipe alla rissa, purché queste si traducano in un effettivo e concreto contributo alla sua consumazione ( Cassazione penale , sez. V , 03/10/2019 , n. 51103 ).

La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, acarico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, laconcorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. per questiulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero diprevedere tali sviluppi (Cassazione penale , sez. V , 02/10/2019 , n. 45356 ).

Fattispecie di rissa aggravata da lesioni, in relazione alla quale la Corte, annullandocon rinvio la sentenza di condanna, ha indicato la necessità di chiarire se la contesafosse caratterizzata sin dal suo esordio da reciproci intenti lesivi, potendosi soltanto intal caso configurare automaticamente la responsabilità, a titolo di concorso anomalo,dei corrissanti non autori del fatto lesivo, mentre, laddove si fosse trattato di unoscontro puramente verbale, degenerato in aggressione fisica a seguito dell'occasionalerinvenimento di un'arma impropria, l'affermazione della responsabilità ex art. 116 c.p.avrebbe richiesto un accertamento della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore,da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanzerilevanti del fatto.

4. Differenze con altre fattispecie di reato

La Giurisprudenza si è soffermata sulla questione della configurabilità del concorso
tra il reato in esame e quello di lesioni o di omicidio.

La risposta data dalla Corte di Cassazione è positiva atteso che l'aggravante in oggetto si configura grazie alla mera partecipazione alla contesa. Se il partecipante causa la morte o le lesioni ad un'altra persona risponderà per queste in concorso con il reato di rissa aggravato ( Cassazione penale, n. 30215/2016 ).

Nel caso in cui un gruppo si ponga in una posizione passiva limitandosi a parere i colpi, potrà configurarsi la legittima difesa. Che succede nell'ipotesi in cui invece non venga posta in essere alcuna condotta ma semplicemente ci si dia alla fuga?

L'aggressione di un gruppo di persone nei confronti di uno o più soggetti in fuganon integra il reato di rissa.

Affinché si parli del reato previsto dall'art 588 cp infatti, è necessaria una violenza fisica reciproca tra gruppi contrapposti, cosa che non avviene nel caso di aggressione di un solo gruppo nei confronti dell'altro.

Il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive concorre con quello di rissa commesso nello stesso contesto spaziale e temporale, in ragione della diversità dei beni giuridic itutelati, sicché non trova applicazione la clausola di riserva contenuta nell' art. 6-bis,comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401 , la cui operatività, collegata al meccanismodell'assorbimento, postula che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene interesse tutelato dal reato meno grave ( Cassazione penale , sez. III , 14/10/2021 , n.40573 ).

Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.p. concorre con i reati di lesioni personali e di omicidio con esclusivo riferimento al corrissante autore degli ulteriori fatti ( Cassazione penale , sez. I , 22/01/2008 , n. 14346 ). In motivazione, la S.C.

*a cura degli Avv.ti Virgilia Burlacu e Massimo Bianca


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