Civile

Il reclamo contro l'estinzione dell'esecuzione non è soggetto all'obbligo del deposito telematico

Le sezioni Unite affermano che non è atto endoprocedimentale ma è introduttivo di un diverso e autonomo giudizio di cognizione

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di Paola Rossi

Il reclamo contro la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti, può essere legittimamente depositato anche in forma cartacea.
Esso di fatto introduce una nuova fase di cognizione distinta da quella esecutiva. Questo il punto fondamentale in base al quale si afferma che non è atto interno alla procedura esecutiva. Non ha cioè natura endoprocedimentale e perciò non va obbligatoriamente depositato in via telematica come previsto dalla procedura civile.

Le sezioni Unite civili, con la sentenza n. 7877/2022, hanno così chiarito la natura del reclamo proposto davanti al Tribunale contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara estinta la procedura esecutiva con conseguente venir meno dell'atto di pignoramento sul bene. Il massimo consesso nomofilattico ha nettamente escluso che il reclamo sia un atto endoprocedimentale soggetto all'obbligo del deposito telematico.
Si tratta dell'introduzione di un vero e proprio giudizio di merito introdotto dal reclamo dove debitore e creditore non sono parti precostituite.

La vicenda aveva visto dichiarare l'estinzione della procedura da parte del giudice dell'esecuzione, che aveva accolto l'eccezione dei debitori esecutati che contestavano, per violazione dei termini, la validità dell'istanza di prosecuzione presentata dai creditori dopo una fase di sospensione dell'esecuzione. Contro l'ordinanza che ha accolto l'eccezione e dichiarato l'estinzione della procedura i creditori hanno proposto reclamo al Tribunale e hanno depositato l'atto solo in forma cartacea. Da qui la contestazione dei debitori che l'atto fosse illegittimo per il mancato adempimento del suo deposito telematico come previsto per tutti gli atti processuali anche nel procedimento esecutivo.

La Cassazione conferma, invece, il respingimento dell'eccezione di nullità del reclamo, come già affermato dalle decisioni del Tribunale e della Corte di appello. E lo fa precisando che l'atto di reclamo, previsto dal terzo comma dell'articolo 630 del Codice di procedura civile, viene a instaurare al di là della fase esecutiva affidata al giudice dell'esecuzione un vero e proprio e autonomo processo di cognizione sulla contestazione introdotta davanti al collegio giudicante contro la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione.
Con la conseguenza che il reclamo non è affatto un atto endoprocedimentale della già iunstaurata procedura esecutiva tra le parti, ma un atto introduttivo del nuovo giudizio di cognizione in cui le stesse parti non risultano già costituite.

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