Immobili

Il regolamento condominiale non è fonte normativa

Inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione col quale si lamenti la violazione o falsa applicazione delle norme di tale regolamento

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di Rosario Dolce

Il regolamento di condominio non ha natura di atto normativo generale e astratto, ed è perciò inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione col quale si lamenti la violazione o falsa applicazione delle norme di tale regolamento secondo l’articolo 360, comma 1, n.umero 3, del Codice procedura civile. L’assunto è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza 2127 del 29 gennaio 2021 (precedenti conformi, Cassazione 12291/2011; 20567/2018).

Il regolamento di condominio che abbia origine contrattuale (o esterna) è un atto di produzione essenzialmente privata anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, relativi, cioè, alle sole modalità di godimento delle parti comuni dell’edificio.A conferma di ciò può osservarsi che il giudice può approvare il regolamento formato su iniziativa di un condominio, in base all’articolo 1138 del Codice civile, comma 2, ma non predisporlo a propria cura (Cassazione sentenza 1218/93).

Inoltre, nel caso di sua adozione giudiziale l’efficacia cogente del regolamento nei confronti dei condòmini dissenzienti è sempre mediata dall’articolo 2909 del Codice civile, per il quale: «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». Pertanto, le norme del regolamento condominiale contrattuale non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità e l’unico criterio astrattamente coordinabile con il senso della critica è costituito dall’articolo 1362 Codice civile dal principio dell’interpretazione letterale come tecnica di verifica della volontà delle parti.In effetti, è compito del giudice di merito valutare se una data espressione sia stata adoperata dalle parti secondo l’una o l’altra accezione possibile. Quindi, dal punto di vista processuale, un eventuale vizio potrebbe essere configurato sotto l’articolo 360 del Codice procedura civile, comma 1, numero 5.

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